Cassazione Penale, Ordinanza n. 17343/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato informatico. Con il primo motivo, anche ribadito con memoria, ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa, dell'elemento soggettivo, degli indizi di colpevolezza e della procedibilità, sostenendo che la decisione di merito fosse errata. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché meramente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e quindi privo di specificità; il secondo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Quanto alla procedibilità, la Corte ha osservato che il reato contestato era procedibile d'ufficio in ragione dell'aggravante ex art. 640-ter, comma 3, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano, senza adeguata specificità, questioni già esaminate e respinte in appello; inoltre, il secondo motivo mirava a una nuova lettura degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. È stata confermata la declaratoria di responsabilità già pronunciata in appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante contestata rende il reato procedibile d'ufficio.
Norma incriminatrice del reato informatico oggetto della contestazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
È richiamato il principio secondo cui in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- Quando il reato contestato è aggravato in modo da renderlo procedibile d'ufficio, non può essere accolto il motivo di ricorso che deduca un difetto di procedibilità fondato su una diversa qualificazione della fattispecie.
- La mancanza di specificità del motivo e la richiesta di rivalutazione del merito determinano l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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