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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33451/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p.) e rapina pluriaggravata (art. 628 c.p.), commessi il 30/01/2016 in concorso con Gerardo Pesce ai danni di Lorenzo Pucci e Nicolas Mazzini. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (art. 54, 3° comma c.p.) per le minacce esercitate dal Pesce; 2) errore nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, 3° comma, n. 2) (violenza che ha posto le vittime in stato di incapacità di volere o di agire) e omissione circa l'assorbimento di tale aggravante nel reato di sequestro; 3) omissione di riconoscimento d'ufficio dell'attenuante ex art. 62, n. 4) c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) tenuto conto del modesto valore degli oggetti sottratti e della parziale restituzione; 4) carenza di motivazione sull'entità della pena e sul diniego della sospensione condizionale della pena (artt. 69, 133, 163 c.p.), nonché errata ponderazione di aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) per remissione della querela da parte delle persone offese, accettata dall'imputato, applicando retroattivamente la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (che ha reso il reato procedibile a querela). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato e rimosso l'aumento di pena correlato. Quanto al resto del ricorso (rapina pluriaggravata): il ricorso è stato rigettato. In particolare: il primo motivo (stato di necessità) è infondato in ragione degli elementi di fatto che dimostravano la possibilità di sottrarsi alla minaccia; il secondo motivo (aggravante ex art. 628, 3° comma, n. 2) è infondato in quanto la motivazione dei giudici di merito sull'aver posto le vittime in stato d'incapacità è coerente e logicamente fondata; il terzo motivo sull'attenuante per speciale tenuità del danno è infondato perché occorre valutare anche gli effetti sulla libertà e sull'integrità morale e fisica delle vittime e la restituzione post factum non incide sulla valutazione al momento della consumazione; il quarto motivo relativo a pena e sospensione condizionale è infondato: le pene sono al minimo edittale e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale richiamando elementi ostativi rilevanti. Sono inoltre revocate le statuizioni civili per la revoca delle costituzioni di parte civile dei danneggiati.

Norme richiamate

  • art. 605 c.p.

    Il reato, dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022), è divenuto procedibile a querela; la remissione della querela accettata dal querelato determina l'estinzione del reato con applicazione retroattiva della norma favorevole

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. d)

    introduzione del sesto comma dell'art. 605 c.p.

    La modifica ha mutato il regime di procedibilità del reato di sequestro di persona rendendolo punibile a querela della persona offesa; trattandosi di norma più favorevole, la Corte l'ha applicata retroattivamente (art. 2, 4° comma c.p.)

  • art. 2, quarto comma, c.p.

    principio di applicazione retroattiva della norma penale più favorevole

    Consente l'applicazione della nuova disciplina più favorevole anche a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    motivi di cassazione per inosservanza di legge e vizi della motivazione

    Quadro normativo processuale richiamato dal ricorrente per dedurre inosservanze e carenza di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi sulla base di tali letture e li ha respinti

  • art. 54, terzo comma, c.p.

    scriminante dello stato di necessità

    La Corte ha ritenuto che la soggezione psicologica non fosse tale da escludere la responsabilità, perché il ricorrente aveva possibilità efficaci di sottrarsi alla minaccia e aveva tenuto condotte attive che escludevano lo stato di necessità

  • art. 628, terzo comma, n. 2), c.p.

    aggravante per violenza che ha posto la persona in stato di incapacità di volere o di agire

    Il giudice di merito ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante sulla base degli elementi probatori relativi al terrore e alla soggezione subiti dalle vittime; tale aggravante non è assorbita dall'estinzione del reato di sequestro

  • art. 62, n. 4), c.p.

    attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità

    Per l'applicabilità dell'attenuante occorre valutare non solo il valore economico del bene sottratto ma anche gli effetti complessivi del reato sulla libertà e integrità della persona; la restituzione post factum non rileva ai fini della valutazione al momento della consumazione

  • artt. 69, 133 e 163 c.p.

    criteri per la determinazione della pena e sospensione condizionale

    La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sufficiente; il giudice di merito ha discrezionalità nel selezionare i fattori rilevanti ai fini del diniego della sospensione condizionale e la misura della pena rientra nei minimi edittali

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    annullamento senza rinvio per estinzione del reato

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa al reato estinto

Massime di principio

  • Se una norma successiva al fatto rende un reato procedibile a querela e questa modifica è più favorevole all'imputato, la nuova disciplina si applica retroattivamente; la remissione della querela (se accettata) estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza per quella fattispecie.
  • La scriminante dello stato di necessità richiede che il soggetto non avesse possibilità efficaci di sottrarsi alla minaccia: la mera soggezione morale o la paura non bastano se risultano condotte attive o alternative possibili per sottrarsi all'evento.
  • L'aggravante per aver posto la vittima in stato di incapacità di volere o di agire può essere riconosciuta anche se successivamente il reato di sequestro viene estinto per remissione della querela; l'assorbimento tra circostanze non è automatico e va valutato in concreto.
  • Per l'attenuante del danno di speciale tenuità non è decisivo solo il valore economico del bene sottratto: va valutato l'effetto complessivo del reato sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima; la restituzione della refurtiva dopo il fatto non incide sulla valutazione del danno al momento della consumazione.
  • Nella determinazione della pena e nella concessione della sospensione condizionale il giudice di merito ha ampia discrezionalità: può indicare i fattori ritenuti prevalenti e ostativi, e le scelte prognostiche sul pericolo di recidiva non sono agevolmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La revoca della costituzione di parte civile da parte delle vittime comporta la revoca delle statuizioni civili pronunciate nella sentenza impugnata.

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