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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41942/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iannone chiedeva che fosse detratto dalla pena complessiva di 17 anni il periodo di custodia cautelare sofferto "sine titulo" dal 13/09/2005 al 13/12/2006, sostenendo che, in ragione del riconoscimento del vincolo di continuazione e della prova che la sua condotta associativa era proseguita anche dopo la scarcerazione del 13/12/2006, quel periodo di detenzione dovesse essere considerato parte della pena relativa a una condotta associativa unitaria e quindi utile a ridurre la pena da eseguire (eccezione fondata su artt. 671 e 657 c.p.p. e sul principio del favor libertatis).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del computo della pena da eseguire, l'art. 657, comma 4, c.p.p. consente di detrarre la custodia cautelare o le pene espiate "sine titolo" soltanto se tali periodi sono successivi alla commissione del reato cui la pena si riferisce. Nei casi di più reati commessi in tempi diversi e posti in continuazione occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare, per ciascuna, la parte di detenzione utilmente detraibile; nei reati permanenti (come l'art. 416-bis) se la permanenza si protrae oltre il periodo di detenzione sine titulo, tale detenzione non può essere considerata "successiva" e quindi non è detraibile. Pertanto il periodo 13/09/2005-13/12/2006 non è stato detratto e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La custodia cautelare o le pene espiate "sine titolo" possono essere computate nella determinazione della pena da eseguire solo se sono successive alla commissione del reato cui la pena si riferisce; impone la scissione del reato continuato per individuare la parte di detenzione utilmente detraibile.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'unificazione e la determinazione delle pene in presenza di concorso e continuazione tra più provvedimenti; la sua applicazione non autorizza automaticamente la detrazione di periodi di detenzione antecedenti alla commissione dei singoli reati unificati.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Istituto della continuazione che consente la riduzione della pena complessiva; la riduzione non implica che la detenzione antecedente possa sempre essere imputata alla pena risultante dall'unificazione senza verificare la successione temporale richiesta dall'art. 657 c.p.p.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso, qualificato come reato permanente: per la sua struttura unitaria la permanenza può impedire la scomposizione in reati anteriori e posteriori e, se la permanenza si protrae oltre la detenzione, quest'ultima non è considerata "successiva" e non è detraibile.

Massime di principio

  • La detrazione della custodia cautelare "sine titulo" è ammessa solo se tale detenzione è successiva alla commissione del reato per il quale si determina la pena (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Quando più reati posti in continuazione sono commessi in tempi diversi, per valutare la detraibilità della detenzione occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e attribuire la detenzione al singolo fatto che è stato commesso prima o dopo la detenzione.
  • Nei reati permanenti (es. associazione mafiosa) se la permanenza del reato continua oltre il periodo di detenzione sine titulo, tale detenzione non può essere considerata successiva al reato e quindi non è detraibile.
  • Il riconoscimento della continuazione e la conseguente riduzione della pena complessiva non determinano automaticamente un "credito detentivo": bisogna sempre verificare la successione temporale tra commissione dei singoli reati e periodi di detenzione.
  • La disciplina sulla fungibilità della custodia cautelare mira a evitare che si formi un vantaggio detentivo che possa fungere da incentivo a protrarre la condotta criminosa; perciò l'interpretazione favorevole alla libertà non prevale quando la detenzione è anteriore alla commissione del reato cui si vuole imputarla.
  • In situazioni analoghe, per ottenere la detrazione è necessario dimostrare che il periodo di detenzione sia effettivamente successivo alla commissione del reato cui la pena si riferisce; altrimenti la richiesta sarà rigettata.

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