Cassazione Penale, Ordinanza n. 12205/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per rapina aggravata dalla recidiva e dal concorso di persone. L'unico motivo denunciava violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione della condanna, sostenendo in sostanza un'erronea valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici, e chiedeva inoltre una rivalutazione del merito probatorio, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava con precisione i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente corretta, e mirava impropriamente a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge in tema di valutazione della prova; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è ritenuto generico e volto a una rivalutazione probatoria non consentita in cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo applica quale norma che impone specificità e chiarezza dei motivi di impugnazione; la mancanza di indicazione degli elementi di censura rende il ricorso inammissibile.
artt. 99, co. 2, nn. 1 e 2, 110 e 628, co. 2, c.p.
Norme relative al reato per il quale è stata confermata la condanna in appello, ossia rapina aggravata dalla recidiva e dal concorso di persone.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente quali passaggi logici o quali elementi probatori siano errati o illogici.
- È inammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, riservata al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza impugnata, se logicamente coerente e comprensibile, non può essere aggredita con doglianze meramente assertive o generiche.
- La violazione del requisito di specificità dei motivi ex art. 581 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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