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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01488/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge. Ha sostenuto che la querela sarebbe stata invalidamente proposta perché la persona offesa non aveva legittimazione, essendo stata erroneamente qualificata dai giudici di merito come detentrice qualificata della merce sottratta. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già respinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché non conteneva una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, ma riproduceva sostanzialmente le censure già formulate in appello senza confronto puntuale con le ragioni decisorie della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando difetta dei requisiti di legge, tra cui la specificità dei motivi.

  • art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale rispetto alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in modo meramente reiterativo le censure già disattese in appello.
  • La riproduzione pedissequa dei motivi di appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della sentenza di secondo grado, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
  • La genericità della doglianza, specie quando si limita ad asserire una carenza o illogicità motivazionale senza misurarsi con la ratio decidendi, non soddisfa il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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