Cassazione Civile, Ordinanza n. 36508/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di alcuni immobili sosteneva di avere subito danni alle proprie unità e anche una perdita di canoni locatizi per l'anticipato scioglimento di un contratto di locazione, a causa di infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio condominiale. Allegava inoltre di essere stato autorizzato dall'amministratore a eseguire opere urgenti a spese del condominio e che quest'ultimo avesse rimborsato solo un acconto delle somme anticipate per l'eliminazione delle infiltrazioni e il ripristino degli immobili. In giudizio chiedeva la condanna del condominio al rimborso integrale delle spese sostenute e al risarcimento di tutti i danni. In cassazione denunciava, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice d'appello sul motivo di gravame relativo alla restituzione della somma corrisposta per i lavori documentati dalla fattura del 2 dicembre 2009; con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa o apparente motivazione su tale punto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo effettivamente sussistente un vizio di omessa pronuncia in appello sul capo della domanda relativo al rimborso delle spese documentate dalla fattura del 2 dicembre 2009. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio potrà esaminare le difese del condominio, ma entro i limiti degli accertamenti di fatto a esso riservati.
Norme richiamate
È richiamato come titolo della pretesa risarcitoria per danni derivanti da cose in custodia, nel caso concreto le parti comuni condominiali da cui sarebbero provenute le infiltrazioni.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su un capo di domanda o su un'eccezione di merito, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare un error in procedendo consistito nell'omessa pronuncia e, subordinatamente, nel vizio di motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte osserva che il motivo è formulato correttamente perché il ricorrente ha riprodotto nell'impugnazione l'atto di appello nella misura necessaria a consentire il controllo sul suo contenuto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione mancante o meramente apparente della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
È invocato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice omette qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un motivo di gravame avente contenuto concreto e autonomamente apprezzabile, dovendo essere pronunciato un accoglimento o un rigetto specifico.
- Quando un motivo di appello investe più profili o domande autonome, il giudice di secondo grado deve esaminarli tutti; se decide solo su uno di essi e tace sugli altri, la sentenza è affetta da error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La denuncia di omessa pronuncia può essere scrutinata in cassazione se il ricorrente consente il controllo del contenuto dell'atto processuale rilevante mediante riproduzione o specifica indicazione del suo testo.
- Se il primo motivo di ricorso in cassazione è accolto per omessa pronuncia su un capo di domanda, il motivo subordinato che censura la motivazione sul medesimo punto resta assorbito.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio può riesaminare le difese delle parti nei limiti del thema decidendum residuo e provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2021 del 24/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →