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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3423/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva (1) la dichiarazione di non esecutività dell'ordine di esecuzione del 5 ottobre 2017, sostenendo l'illegittimità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione disposta in seguito all'applicazione dell'art. 656 c.p.p. e lamentando l'omessa verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, delle garanzie previste dall'art. 670 c.p.p.; (2) la dichiarazione di estinzione per prescrizione di una pena definitiva irrogata con sentenza del 23 gennaio 2012, deducendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla data di commissione del reato (24 giugno 2014) e che la revoca fosse intervenuta senza che avesse avuto notizie del procedimento e oltre il termine quinquennale per la intangibilità del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice dell'esecuzione fosse competente e tenuto a verificare la legittimità della revoca della sospensione e l'esecutività del titolo, rilevando l'errore del Tribunale di Nuoro nell'assolversi dalla relativa valutazione. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la commissione del nuovo reato determina de iure la condizione di revoca (indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che l'accerta) ma il termine di prescrizione della pena, resa eseguibile per effetto della revoca, decorre solo dal momento in cui diviene definitiva la decisione che ha causato la revoca. Conseguentemente la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'esecutività del titolo esecutivo e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Nuoro per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione; la revoca della sospensione può essere disposta in presenza delle condizioni previste (es. commissione di nuovo reato) e costituisce oggetto di controllo in sede di esecuzione

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di controllare e pronunciarsi sull'esecutività dell'ordine e sulla legittimità dei provvedimenti del pubblico ministero che negano o revocano la sospensione; obbliga il giudice ad esaminare le garanzie in caso di irreperibilità del condannato

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Rilevato nel motivo relativo alla prescrizione, riguarda l'esecuzione delle pene e forme di estinzione, ma nella sentenza è richiamato nel quadro delle regole procedurali sull'esecuzione

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sostanziale penale richiamata dal ricorrente nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte però si è attenuta alla giurisprudenza sul rapporto tra commissione di nuovo reato e revoca

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della sospensione condizionale; la Corte ha applicato l'interpretazione consolidata sulla decorrenza degli effetti della revoca

  • art. 172 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di revoca della sospensione condizionale; la decisione di Cassazione si è basata su orientamenti giurisprudenziali specifici relativi alla efficacia temporale della revoca e alla prescrizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione (art. 670 c.p.p.) è competente e tenuto a verificare la legittimità delle decisioni del pubblico ministero che negano o revocano la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p.; non può ritenersi incompetente quando il ricorrente deduce l'illegittimità della revoca
  • La commissione di un nuovo reato, che costituisce causa di revoca della sospensione condizionale, produce i suoi effetti de iure dal momento della commissione del reato stesso (indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta), ma ciò non implica che il termine di prescrizione della pena della precedente condanna inizi a decorrere prima della pronuncia che rende definitiva la decisione che ha causato la revoca
  • Per contestare specificamente un provvedimento di revoca della sospensione è necessario impugnare l'ordinanza di revoca; in sede di legittimità non si possono introdurre questioni nuove in forma soltanto assertiva senza aver previamente esperito i rimedi contro l'atto impugnato
  • Quando il giudice dell'esecuzione omette di pronunciarsi sull'esecutività del titolo esecutivo, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente a questa omissione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio
  • Nelle contestazioni relative alla prescrizione della pena intervenuta dopo revoca della sospensione, occorre distinguere tra il momento in cui si è verificata la condizione di revoca (commissione del nuovo reato) e il momento di decorrenza del termine prescrizionale collegato all'eseguibilità della pena (che, secondo la giurisprudenza citata, decorre dalla decisione definitiva che ha determinato la revoca)

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