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Ordinanza

Ordinanza n. 445/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) delle Deliberazioni del Comune di Pompei nn. 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, e 49, approvate nel Consiglio Comunale del 22.12.2025; b) delle Deliberazioni nn. 50 e 51, approvate nel Consiglio Comunale del 29.12.2025; c) del Decreto prot. n. 66326 di convocazione del Consiglio Comunale del giorno 29.12.2025, emesso dal Presidente dell’Assemblea in data 22.12.2025; d) del Parere espresso in data 13.01.2026 dal Segretario Generale - Dirigente del I° Settore, in calce alla proposta di Deliberazione allegata alla convocazione della Commissione Permanente – Affari istituzionali e I° Commissione Consiliare del 15.01.2026; e) del Parere espresso in data 13.01.2026 dal Dirigente del Settore Affari Finanziari in calce alla proposta di Deliberazione allegata alla convocazione della Commissione Permanente – Affari istituzionali e I° Commissione Consiliare del 15.01.2026; f) del Verbale del 15.01.2026 della Conferenza dei Capigruppo Consiliari; g) del Verbale del 15.01.2026 della I° Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali; h) delle Deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale di Pompei in data 19.01.2026 di protocollo sconosciuto, in quanto ancora non pubblicate; i) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dai ricorrenti, se ed in quanto lesivi degli interessi qui dedotti in giudizio.

Giustizia amministrativa202600473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Pompei, decreto di convocazione del Consiglio comunale e ulteriori atti preparatori e deliberativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato numerose deliberazioni del Consiglio comunale di Pompei, il decreto di convocazione della seduta consiliare, pareri dirigenziali, verbali della Conferenza dei capigruppo e della Commissione consiliare, nonché le deliberazioni assunte il 19 gennaio 2026 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Hanno chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. La questione cautelare esaminata riguarda, in particolare, la tesi secondo cui l’assessore che abbia assunto la carica di vicesindaco a seguito del decesso del sindaco non potrebbe esprimere il proprio voto in Consiglio comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del necessario fumus boni iuris, ritenendo infondata la tesi dei ricorrenti. L’art. 53, commi 1 e 2, TUEL distingue l’impedimento permanente da quello temporaneo del sindaco e ricomprende nel primo caso il decesso del titolare della carica. In tale situazione il vicesindaco assume le funzioni del sindaco e non si limita a una mera sostituzione, esercitando quindi integralmente le prerogative connesse alla carica, compresa, in linea di principio, la possibilità di votare in Consiglio comunale. Il TAR ha valorizzato anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 501 del 14 giugno 2001, secondo cui, in caso di vacanza permanente, la sostituzione ha carattere stabile e al sostituto spettano tutti i poteri del titolare, salvo la limitazione temporale connessa alla vacanza. Ha inoltre rilevato che una diversa soluzione determinerebbe una paralisi o una riduzione dell’operatività dell’ente. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 53, commi 1 e 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    In caso di impedimento permanente del sindaco, espressamente comprensivo del decesso, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco con pienezza delle relative prerogative, senza esclusione del voto in Consiglio comunale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per mancanza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In caso di decesso del sindaco, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco ai sensi dell’art. 53 TUEL e non svolge una mera attività sostitutiva limitata agli atti urgenti o ordinari.
  • L’assunzione delle funzioni del sindaco da parte del vicesindaco in conseguenza di una vacanza permanente della carica comporta, in linea generale, l’attribuzione di tutte le prerogative spettanti al titolare, salvo i limiti temporali derivanti dalla vacanza stessa.
  • Tra le prerogative esercitabili dal vicesindaco che assume le funzioni del sindaco rientra anche la possibilità di esprimere il voto in Consiglio comunale, non risultando una norma positiva che riservi tale attività al solo titolare originario della carica.
  • L’interpretazione dei poteri del vicesindaco deve evitare una riduzione dell’operatività complessiva dell’ente quando l’ordinamento ha previsto l’automatica investitura del vicesindaco proprio per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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