Cassazione Penale, Ordinanza n. 13063/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 25/09/2024. Dal testo emerge che il ricorrente lamentava, da un lato, un profilo di novità del motivo rispetto al riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata; dall'altro, sollevava una questione di diritto in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, sostenendo in sostanza che l'ignoranza o l'errore sulla spettanza del beneficio, in mancanza dei requisiti richiesti, dovesse escludere il dolo. La Corte osserva però che tale tema è stato già risolto in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità e che, comunque, la censura non integra un vizio di motivazione quando investe soltanto argomentazioni giuridiche non condivise dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo nuovo e quindi tardivo, perché non risultava specificamente contestato il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'errore o l'ignoranza sulla spettanza del reddito di cittadinanza integra un errore su legge penale che non esclude il dolo, e ha aggiunto che non sussiste vizio di motivazione con riguardo a questioni meramente giuridiche disattese dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
norma che disciplina i requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza; la mancanza dei requisiti rileva ai fini della falsità delle dichiarazioni rese per ottenerlo
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
integra il precetto penale richiamato dalla Corte in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza
l'ignoranza o l'errore sulla spettanza del beneficio, in questo contesto, è qualificato come errore su legge penale che non esclude il dolo
consente di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta
presiede alla condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un motivo non specificamente dedotto nei gradi di merito e non contestato rispetto al riepilogo dei motivi di appello riportato in sentenza è inammissibile perché nuovo e tardivo.
- Quando la censura investe solo argomentazioni giuridiche delle parti e non un effettivo vizio della motivazione in fatto, la doglianza non può essere veicolata come vizio motivazionale; se la tesi è infondata, il giudice di legittimità può limitarsi a rilevarne l'infondatezza senza che ciò integri un vizio della decisione.
- In materia di reddito di cittadinanza, l'errore o l'ignoranza sulla sussistenza del diritto alla prestazione, in assenza dei requisiti di legge, non esclude il dolo perché si traduce in errore sulla legge penale.
- Quando la decisione di merito è comunque corretta in diritto, eventuali imprecisioni motivazionali possono essere superate mediante correzione della motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del gravame, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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