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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25333/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in rapina impropria aggravata. Con il primo motivo sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto con strappo, perché la persona offesa non sarebbe stata prima aggredita o minacciata e le frasi successive allo strappo non integrerebbero violenza o minaccia ai fini dell'art. 628, comma 2, c.p.; da tale diversa qualificazione faceva discendere la prescrizione maturata. Con il secondo motivo contestava la configurabilità del concorso del coimputato, sostenendo che costui avesse tenuto una condotta di mera connivenza passiva, senza un contributo causale alla rapina. Con il terzo motivo lamentava l'omessa applicazione della diminuente per il fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, deducendo che la Corte di merito non avesse esaminato il motivo nuovo tempestivamente depositato e che, per il modesto valore della collanina, l'assenza di lesioni e le modalità della condotta, il fatto fosse di lieve entità. Con il quarto motivo censurava il diniego delle pene sostitutive, assumendo che il giudice di appello si fosse fondato soltanto sui precedenti penali e non avesse considerato correttamente i criteri introdotti dalla riforma Cartabia e la positiva evoluzione personale del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione di merito aveva correttamente descritto una sequenza caratterizzata da strappo della collanina, schiaffi e minacce, integrando la rapina impropria; la Corte ha inoltre ribadito che, quando la cosa sottratta è strettamente aderente al corpo della vittima, la violenza sulla persona può integrare la rapina e non il furto con strappo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla partecipazione del coimputato non era stata devoluta con l'appello ed era quindi non proponibile per la prima volta in cassazione; in ogni caso, la posizione del coimputato risultava già coperta da giudicato. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto che il diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., fondato sulla non tenuità complessiva del fatto e non solo sul valore del bene, fosse sufficiente a sorreggere anche il mancato riconoscimento della diminuente di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, poiché la Corte territoriale aveva valutato i criteri dell'art. 133 c.p. riferiti al fatto e alla personalità dell'imputato, concludendo per l'inidoneità delle pene sostitutive a prevenire la recidiva. L'imputato resta dunque definitivamente condannato, con onere di spese processuali e pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    delimita la rapina impropria; la sottrazione con violenza o minaccia sulla persona, anche quando la cosa è strettamente aderente al corpo della vittima, integra rapina e non furto con strappo

  • art. 110 c.p.

    regola il concorso di persone nel reato; la mera connivenza passiva non basta, ma nel caso la censura è stata ritenuta inammissibile perché non devoluta in appello

  • art. 157 c.p.

    richiamato ai fini della prescrizione invocata dal ricorrente, conseguente alla diversa qualificazione del fatto

  • art. 161 c.p.

    richiamato ai fini della sospensione/interruzione della prescrizione invocata dal ricorrente

  • art. 531 c.p.p.

    richiamato come norma che impone la declaratoria di non doversi procedere in caso di prescrizione

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    consente il deposito di motivi nuovi anche dopo una sopravvenienza normativa o giurisprudenziale intervenuta successivamente all'atto di appello

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    l'attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva dell'offensività del fatto, non essendo sufficiente il solo modesto valore del bene sottratto

  • art. 27 Cost.

    evocato dalla difesa in tema di individualizzazione della pena; non è stato oggetto di specifica statuizione di accoglimento

  • art. 58 l. n. 689/1981

    nel testo riformato impone di valutare i criteri dell'art. 133 c.p. per stabilire l'idoneità delle pene sostitutive

  • art. 56-bis l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa come base per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità

  • art. 56 l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa come base per la detenzione domiciliare sostitutiva

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzati dal giudice di merito per valutare personalità dell'imputato e idoneità/prevenzione delle pene sostitutive

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con spese e somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. n. 86/2024

    ha introdotto, con effetto additivo, una diminuente per i fatti di lieve entità in materia di rapina

  • Sez. Unite, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan

    ha chiarito che per la speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. nella rapina occorre valutare complessivamente il danno patrimoniale e la lesione alla persona offesa

  • Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari

    ribadisce che la rapina ricorre quando la violenza è esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche se la cosa è aderente al corpo

  • Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L.

    richiama la nozione di fatto di lieve entità come valutazione complessiva della condotta, dei mezzi, delle modalità e del danno

  • Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy

    non è censurabile in cassazione la mancata motivazione espressa su una deduzione quando il tema risulta affrontato nella struttura complessiva della sentenza

  • Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, 2019, Currà

    stesso principio sul valore della motivazione complessiva rispetto a specifiche deduzioni

  • Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza

    le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione

Massime di principio

  • Nel delitto di rapina, la distinzione rispetto al furto con strappo dipende non solo dal gesto materiale di sottrazione, ma dal fatto che la violenza o minaccia sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa; quando la cosa è strettamente aderente al corpo della vittima, la sottrazione può integrare rapina se la violenza investe la persona e non soltanto la res.
  • La mera allegazione che la vittima non abbia subito lesioni o che il bene sottratto abbia valore esiguo non basta, da sola, a escludere la rapina né a fondare automaticamente la speciale tenuità: occorre una valutazione complessiva dell'offensività del fatto, comprensiva delle modalità della condotta e della lesione della libertà/incolumità della persona.
  • L'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla giurisprudenza costituzionale in materia di rapina è sostanzialmente sovrapponibile, quanto ai parametri valutativi, alla speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; se il giudice di merito esclude quest'ultima con motivazione che investe l'intero fatto, non è necessaria un'autonoma motivazione sulla nuova diminuente.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure contro statuizioni del primo giudice che non siano state specificamente devolute in appello, poiché su quel punto la decisione di primo grado si consolida in giudicato interno.
  • Le pene sostitutive possono essere negate quando il giudice, applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e valutando il fatto e la personalità dell'imputato, ritenga concretamente inidonee le misure a prevenire ulteriori reati; i precedenti penali e la reiterazione di condotte analoghe possono rilevare come indice di inidoneità preventiva, se non usati come automatica causa ostativa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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