Cassazione Penale, Sentenza n. 42374/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto in abitazione aggravato (fatto 2/3/2017) con due motivi: 1) omissione di motivazione sulla richiesta, formulata in appello con la richiamo ai "benefici di legge", di sospensione condizionale della pena e di non menzione nel casellario; 2) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Il primo motivo deduceva che la Corte d'appello non aveva pronunciato né formulato il giudizio prognostico ex art.164 c.p.; il secondo denunciava errore nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto al primo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto, perché la richiesta difensiva dei "benefici di legge" equivale a domanda di sospensione condizionale e la Corte d'appello aveva omesso la pronuncia e il necessario giudizio prognostico. Il resto del ricorso (secondo motivo) è stato dichiarato inammissibile perché infondato: la normativa e la giurisprudenza impediscono che le attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti "privilegiate" previste dall'art.625, essendo le diminuzioni operate dopo l'aumento derivante dalle aggravanti.
Norme richiamate
Nella fattispecie di furto in abitazione le attenuanti diverse da quelle di minore età e collaborazione non possono essere ritenute equivalenti né prevalenti rispetto alle aggravanti dell'art.625; le diminuzioni operano sulla pena già aumentata dalle aggravanti
Contiene le aggravanti "privilegiate" (es. violenza sulle cose) che, ai fini del bilanciamento con le attenuanti, richiedono regole particolari di comparazione
Richiede il giudizio prognostico sulla recidiva o sul rischio di recidiva necessario per valutare la concessione della sospensione condizionale della pena
Norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; nella fattispecie il giudizio di bilanciamento non può estendersi alle aggravanti "privilegiate" non comparabili con tutte le attenuanti
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27
Prevede la possibilità di requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella procedura avanti la Corte di cassazione (richiamata nel procedimento)
Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 48376/2018
Principio secondo cui la richiesta difensiva dei "benefici di legge" equivale a domanda di sospensione condizionale e di non menzione, imponendo l'obbligo motivazionale del giudice
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 27886/2022
L'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla sospensione condizionale determina annullamento con rinvio se manca il giudizio prognostico o non vi sono elementi utili per valutarlo in sede di legittimità
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 42414/2021
Principio che, in presenza di aggravanti "privilegiate" ex art.625, le attenuanti che concorrano con esse devono essere previamente sottoposte al giudizio di comparazione e, se equivalenti, si applica la pena prevista per la circostanza aggravante "privilegiata", senza tener conto delle attenuanti
Massime di principio
- La formulazione difensiva "benefici di legge" in appello va interpretata come richiesta della sospensione condizionale della pena e della non menzione; il giudice deve esprimere motivazione specifica sulla concessione o diniego e sul giudizio prognostico ex art.164 c.p.
- L'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale o l'assenza di un giudizio prognostico documentato comporta l'annullamento con rinvio se la questione non è valutabile in sede di legittimità.
- Nelle ipotesi di aggravanti "privilegiate" (es. art.625) le attenuanti generiche non possono automaticamente prevalere: occorre rispettare la disciplina di comparazione prevista da art.624-bis e dalla giurisprudenza di legittimità, limitando il bilanciamento secondo le regole stabilite.
- Il giudice di primo grado deve correttamente distinguere tra aggravanti comuni e aggravanti speciali/privilegiate e applicare il corretto criterio di comparazione o esclusione delle attenuanti in relazione alla specifica aggravante contestata.
- In Cassazione, le doglianze su mancata o insufficiente motivazione su richieste di benefici processuali sono efficaci quando dal fascicolo non emergono elementi che permettano alla Corte di legittimità di valutare direttamente la questione; in tal caso segue rinvio per nuovo giudizio motivato.
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