Cassazione Penale, Sentenza n. 7389/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza del 3/05/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria che, riformando il primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Inzirillo per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). Inzirillo deduceva che tale decisione non aveva adeguatamente valutato il suo interesse a richiedere il ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza di assoluzione per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) relativa agli stessi fatti, prospettando la sovrapponibilità fattuale (idem factum) tra le due contestazioni e censurando il mancato esame della medesimezza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto errata la statuizione sulla carenza di interesse del ricorrente a ottenere il riconoscimento del ne bis in idem, richiamando precedenti (Sez.6, De Serio) secondo i quali sussiste interesse a impugnare una declaratoria di estinzione per prescrizione quando da essa derivi un pregiudizio rispetto a una pronuncia assolutoria di merito (anche per riflessi disciplinari). La Suprema Corte ha però lasciato alla Corte territoriale, senza vincolo, la valutazione autonoma sulla effettiva esistenza del bis in idem, fornendo al contempo indicazioni ermeneutiche: il confronto ai fini del divieto di ne bis in idem deve basarsi sul fatto storico-naturalistico concretamente accertato nel primo processo (condotta, oggetto fisico, evento, nesso di causalità) e non sulla mera astratta possibilità di concorso formale; rilevante il principio espresso dalla Corte Costituzionale n.200/2016 sulla portata dell'art. 649 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'accesso abusivo a sistema informatico; nel caso era il reato oggetto del giudizio impugnato.
Rivelazione di segreto d'ufficio; costituiva la precedente contestazione per la quale esiste una sentenza di assoluzione irrevocabile che viene messa a confronto ai fini del ne bis in idem.
Disposizione sul divieto di nuovo processo quando il fatto è lo stesso; la Corte ha richiamato la pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale n.200/2016 e precisato che va verificato il 'fatto' nella sua dimensione storico-naturalistica (condotta, oggetto, evento, nesso causale) e non sulla sola astratta coincidenza di fattispecie o sul concorso formale.
comma 3 menzionato nel testo
Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti dal Tribunale al pubblico ministero; il ricorrente lamentava conseguenze della trasmissione ai fini della nuova contestazione.
Richiamato in relazione agli effetti delle sentenze penali nei procedimenti disciplinari: una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto può avere rilevanza disciplinare, giustificando l'interesse del militare a ottenere una pronuncia favorevole.
Costituzione art. 117, comma 1 e Protocollo n.7 CEDU, art. 4
Richiamati nel quadro della pronuncia della Consulta n.200/2016: l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. è stata motivata in relazione all'obbligo di conformità al diritto internazionale e alla garanzia del divieto di bis in idem.
Corte Costituzionale, sentenza n.200 del 2016
Pronuncia fondamentale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui impedivano il riconoscimento del ne bis in idem basandosi solo sul concorso formale; ha indicato i criteri per verificare l'identità del fatto storico-naturalistico rilevante.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez.6, n.33654 del 13/10/2020 De Serio; Sez. U, n.34655 del 28/06/2005 Donati e altre)
Precedenti utilizzati per affermare l'interesse ad impugnare e per enucleare i parametri interpretativi dell'art. 649 c.p.p.: necessario valutare gli elementi costitutivi del fatto (condotta, evento, nesso causale) nel confronto tra processi diversi.
Massime di principio
- Il ricorrente ha interesse a impugnare una sentenza di estinzione per prescrizione quando una diversa pronuncia assolutoria in altro processo possa essere più favorevole e avere rilevanza (anche disciplinare); l'interesse non è escluso automaticamente.
- Per accertare il divieto di ne bis in idem si deve confrontare il fatto storico-naturalistico concretamente accertato nel primo processo con il fatto alla base della nuova azione: vanno considerati condotta, oggetto fisico, evento e nesso causale.
- La sussistenza di un concorso formale teorico tra due reati non determina di per sé la medesimezza del fatto ai fini del divieto di bis in idem; il concorso formale è un piano diverso e ininfluente rispetto alla verifica del fatto storico.
- La Corte d'appello che riceve rinvio deve valutare autonomamente se sussiste l'idem factum, senza essere vincolata da conclusioni della Cassazione e tenendo conto delle indicazioni della Corte Costituzionale n.200/2016.
- La verifica dell'idem factum richiede una prospettiva concreta, non una mera comparazione astratta delle fattispecie: occorre esaminare gli elementi materiali accertati nel processo precedente.
- Per i soggetti con responsabilità disciplinare (es. militari o forze di polizia) la qualificazione della pronuncia penale (assoluzione per insussistenza versus estinzione per prescrizione) può avere riflessi significativi, rafforzando l'interesse a ottenere una pronuncia sostanziale favorevole.
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