Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore d'ufficio, dopo la conclusione del processo penale, aveva chiesto al proprio assistito il pagamento del compenso professionale; non avendo ottenuto spontaneamente soddisfazione, aveva promosso sia un giudizio di cognizione per ottenere il titolo sia un'esecuzione forzata, ricavando però solo una somma parziale, insufficiente a coprire integralmente il credito e anche le spese sostenute per il recupero. Chiedeva quindi allo Stato l'anticipazione/liquidazione dei compensi ex art. 116 d.P.R. 115/2002. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza ritenendo che il presupposto normativo richiedesse un'infruttuosa totale procedura di recupero: poiché l'esecuzione aveva comunque prodotto un introito superiore a parte delle voci di credito, mancava il requisito dell'"inutilità". Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava l'errata interpretazione dell'art. 116 d.P.R. 115/2002, sostenendo che l'inutilità va rapportata all'intero credito vantato: anche un recupero solo parziale, che lasci scoperta una parte del compenso e delle spese, non può escludere il diritto al rimborso statale delle spese di recupero e alla liquidazione del compenso residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha interpretato l'art. 116 d.P.R. 115/2002 nel senso che il difensore d'ufficio ha diritto al pagamento da parte dello Stato, e al rimborso delle spese, diritti e onorari delle procedure di recupero del credito, non solo quando il recupero sia totalmente infruttuoso, ma anche quando abbia dato esito solo parzialmente soddisfacente, lasciando insoddisfatta una parte del credito e/o delle spese sostenute. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per la difesa in proprio del ricorrente
richiamato quale rimedio di opposizione avverso il decreto/ordinanza di liquidazione
"quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"
la locuzione non richiede la totale infruttuosità economica del recupero, ma l'esperimento vano e non pretestuoso delle procedure; l'esito solo parzialmente soddisfacente integra comunque il requisito dell'infruttuosità ai fini della richiesta allo Stato per la parte non recuperata
combinato disposto degli artt. 82 e 116
disciplina misura e modalità di liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio da parte dello Stato
norma processuale richiamata per l'opposizione alla liquidazione
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione statale del compenso del difensore d'ufficio, il requisito dell'"inutilità" delle procedure di recupero del credito va inteso in senso non assoluto: è sufficiente che l'attività di recupero sia rimasta, in tutto o in parte, incapace di soddisfare integralmente il credito professionale.
- Il difensore d'ufficio può ottenere dallo Stato anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le procedure di recupero del credito, purché tali iniziative siano serie, non pretestuose e funzionali al recupero del credito professionale.
- Non è conforme alla ratio degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 limitare l'intervento dello Stato ai soli casi di totale incapienza del debitore, poiché ciò introdurrebbe una irragionevole disparità tra recupero totalmente infruttuoso e recupero solo parziale.
- La verifica della necessità e congruità delle spese di recupero resta un accertamento di merito, distinto dal presupposto giuridico dell'accesso alla liquidazione statale.
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