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Sentenza

Sentenza n. 1622/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore Generale della Roma Servizi Mobilità S.r.l. n. 4 del 5 maggio 2025 di presa d’atto delle risultanze della procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 71 del D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento della progettazione e realizzazione del piano di indagini annuali e di customer satisfaction per il triennio 2025 – 2027 per i servizi di mobilità pubblica e privata offerti nel territorio di Roma Capitale, CIG. B48F36B2EA CU S107354 e conseguentemente ha aggiudicato definitivamente la gara alla Società Predicta S.r.l., che aveva ottenuto un punteggio complessivo pari a 95,4700 con un ribasso del 43,90000%, per un importo triennale dell’appalto oltre iva di euro 151.470,00 oltre IVA; - di tutti gli atti conclusivi della procedura suddetta; - dei verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno provveduto alla ammissione dell’offerta della Società Predicta S.r.l. senza procedere alla sua immediata esclusione ed alla valutazione dell’offerta economica; - in particolare del verbale n. 1 del 27 gennaio 2025, del verbale n. 2 del 19 febbraio 2025; - della richiesta di chiarimenti in merito ai vari elementi dell’offerta e di presentazione dei giustificativi ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/23 inviata in data 20 febbraio 2025 prot. n. 17601; - dei giustificativi inviati dalla Predicta S.r.l., in data 27 febbraio 2025 prot. n. 19979, 5 marzo 2025 prot. n. 21767, 11 marzo 2025 prot. n. 23744; - del verbale del 15 aprile 2025 prot. n. 36289 che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per le quali “si possono ritenere ragionevolmente giustificate le singole voci di costo e quindi congrua e appropriata l’offerta” (documento non conosciuto); - del verbale della Commissione giudicatrice di valutazione della congruità dell’offerta del 20 marzo 2025, con il quale la Commissione ha ritenuto l’offerta congrua e appropriata e che “il ribasso sui costi della manodopera, letto alla luce delle giustificazioni prodotte sia in linea con quanto disposto dalla succitata sentenza del CdS 5665/2023, sia perfettamente conforme alla vigente normativa nel rispetto e tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni richieste”; - della nota di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del 21 maggio 2025 prot. n. 0047545 con cui è stato parzialmente negato l’accesso agli atti; - ove occorrer possa, del modello predisposto dalla Stazione appaltante di domanda di partecipazione alla gara (in particolare par. 45, pag. 12), ove interpretato nel senso di legittimare la presentazione di dichiarazioni alternative e/o contraddittorie in merito al CCNL applicato dal concorrente, in violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto connesso e collegato, conseguente o presupposto, anche allo stato attuale non conosciuto con particolare riferimento a eventuali ulteriori provvedimenti conclusivi, ivi compreso espressamente il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l’aggiudicataria (non conosciuto); e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto d’appalto ove lo stesso sia stato o venga stipulato anche in corso di giudizio, e con espressa istanza della ricorrente a volervi subentrare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 cpa con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della procedura alla odierna ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del diniego parziale di accesso di cui alla nota Roma Servizi e Mobilità del 21 maggio 2025, e per la conseguente condanna della stazione appaltante all’ostensione integrale della documentazione richiesta con accesso agli atti del 6 maggio 2025, successivamente reiterata in data 22 maggio 2025; per quanto concerne i primi motivi aggiunti: - degli atti impugnati con il ricorso principale, nonché: - del verbale del 15 aprile 2025 (prot. n. 36289) con cui la Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento (d’ora in avanti per brevità anche RPA) ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per le quali “si possa ritenere ragionevolmente giustificate nel dettaglio le singole voci di costo, relative alla varie attività previste dalla gara in oggetto” e di “poter, pertanto, valutare l’offerta presentata congrua ed appropriata”; - del diniego parziale di accesso reiterato in data 5.06.2025, avendo Roma Servizi per la Mobilità osteso solo parte della documentazione richiesta dalla ricorrente, con istanza formulata da ultimo in data 22.05.2025; - per quanto occorrer possa, dell’art. 23 del Disciplinare di gara, se interpretato nel senso di affidare il provvedimento finale di valutazione della congruità dell’offerta al Responsabile per la Fase di affidamento, in violazione delle disposizioni dell’art. 15, co. 4 e co. 5 e dell’art. 110, co. 1 del d. lgs n. 36/23 nonché dell’art. 7, co. 1, lett. b) e c) dell’allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023; per quanto concerne i secondi motivi aggiunti: - di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti; nonché - del verbale della Commissione giudicatrice di valutazione della congruità dell’offerta del 20 marzo 2025 integralmente visibile, a seguito dell’accoglimento da parte di RSM, solo in data 12 settembre 2025, della istanza di accesso di CSA effettuata in data 6 maggio 2025 e successivamente reiterata in data 22 maggio 2025; - di tutti i giustificativi inviati dalla Predicta in data 25 febbraio 2025 prot. n. 19979), 5 marzo 2025 prot. n. 21767, 11 marzo 2025 prot. n. 23744, ostesi dall’Amministrazione in data 12 settembre 2025 a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso di CSA effettuata in data 6 maggio 2025 e successivamente reiterata in data 22 maggio 2025; e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio ai sensi degli artt. 121 e ss. del D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., con dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica; nonché, in via subordinata, in considerazione degli sviluppi processuali, qualora il subentro non fosse possibile, per la condanna della S.A. al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi, in ragione della illegittimità degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202506490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per servizi di progettazione e realizzazione di indagini annuali e customer satisfaction nel territorio di Roma Capitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione alla concorrente prima classificata, deducendo: l'ambiguità e contraddittorietà della dichiarazione relativa al CCNL applicato; l'incongruità dei costi della manodopera e del ribasso offerto, anche per violazione dei minimi salariali; l'invalidità dei contratti di avvalimento per l'esiguità dei corrispettivi; l'illegittimità della valutazione di congruità per incompetenza del RUP della fase di affidamento e per difetto di autonoma motivazione; la falsità delle esperienze professionali indicate nelle giustificazioni; l'irrealistica stima della durata media delle interviste. È stato inoltre contestato il parziale diniego di accesso agli atti, chiedendo l'ostensione integrale, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio la documentazione richiesta è stata integralmente ostesa; la ricorrente ha quindi dichiarato soddisfazione quanto all'accesso e rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio e quella istruttoria della controinteressata, ritenendo non pregiudiziale un distinto giudizio sull'accesso relativo alla precedente gara. Ha modificato il rito, rilevando che la controversia rientrava nel rito appalti ex art. 120 c.p.a., e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso per l'ostensione sopravvenuta dei documenti. Nel merito, ha respinto la censura di incompetenza: il disciplinare attribuiva al RUP della fase di affidamento la valutazione finale di congruità, con il supporto della commissione, e l'art. 15, comma 4, d.lgs. 36/2023 non imponeva l'approvazione del RUP generale. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione per relationem della valutazione positiva di congruità. Ha respinto la censura sulla dichiarazione relativa ai CCNL, interpretandola come indicazione del CCNL Telecomunicazioni applicato al momento della gara e contestuale impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL Commercio previsto dalla lex specialis. Ha invece accolto le censure relative ai costi della manodopera e alla violazione dei minimi salariali. La lex specialis richiamava le tabelle ASSIRM per gli intervistatori e il capitolato prevedeva, per una quota consistente delle prestazioni, interviste face-to-face. L'aggiudicataria aveva applicato indistintamente il parametro di euro 12,32, corrispondente agli intervistatori telefonici o ai rilevatori, senza considerare il diverso minimo di euro 13,50 previsto per gli intervistatori personali in presenza. La valutazione di congruità non aveva pertanto adeguatamente verificato il rispetto dei minimi salariali, integrando la causa di esclusione prevista dall'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023. Sono state respinte le censure sull'avvalimento, poiché l'art. 104 d.lgs. 36/2023 richiede l'indicazione delle risorse messe a disposizione, non la specificazione di un corrispettivo preciso o necessariamente congruo rispetto a tutti i costi operativi. È stata respinta anche la censura sulle esperienze professionali, riferite al team incaricato e non direttamente all'impresa, nonché quella sulla durata media delle interviste, non essendo il capitolato vincolato a una durata minima e risultando possibili modalità organizzative efficienti. Il TAR ha annullato l'aggiudicazione, facendo salvi i successivi provvedimenti della stazione appaltante. Non essendo stato stipulato il contratto, ma essendo stato soltanto avviato il servizio in urgenza, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di inefficacia e subentro. Ha respinto il risarcimento per equivalente, rilevando la necessità di riedizione del potere e la possibilità astratta di una successiva aggiudicazione alla ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il rito appalti si applica alle controversie aventi a oggetto atti delle procedure di affidamento di servizi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso nel corso del giudizio.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può distinguere il RUP della fase di affidamento dal RUP generale; in tal caso al RUP generale spettano funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, senza necessaria approvazione dei singoli atti del RUP di fase.

  • art. 110, commi 1 e 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia deve accertare anche il rispetto dei minimi salariali; la violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili comporta l'esclusione dell'offerta.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    La stima dei costi della manodopera contenuta nella lex specialis orienta la verifica di congruità, pur consentendo al concorrente di giustificare un ribasso, che deve comunque rispettare i minimi salariali.

  • art. 104, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Nel contratto di avvalimento devono essere indicate le risorse messe a disposizione; non è necessario specificare l'entità precisa del corrispettivo né dimostrare che esso copra tutti i costi operativi dell'ausiliaria.

  • art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023

    L'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza prima della stipula del contratto non equivale alla perfezione del contratto d'appalto ai fini della domanda di inefficacia e subentro.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro presuppone un contratto la cui sorte possa essere oggetto di declaratoria; in assenza di contratto perfezionato non vi è luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiama specifiche tabelle salariali per una determinata categoria di lavoratori e prevede modalità di esecuzione differenziate, la verifica dell'anomalia deve applicare i minimi salariali corrispondenti a ciascuna modalità e non può utilizzare indistintamente il parametro più basso previsto per attività diverse.
  • La violazione dei minimi salariali inderogabili, accertata nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta, integra la causa di esclusione prevista dall'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023.
  • La valutazione finale di congruità può essere affidata dal disciplinare al RUP della fase di affidamento, distinto dal RUP generale; quest'ultimo conserva funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, ma non deve necessariamente approvare i singoli atti del RUP di fase.
  • Una valutazione positiva di congruità dell'offerta può essere motivata per relationem mediante il richiamo alle precedenti valutazioni della commissione e alle giustificazioni dell'operatore economico, purché tali elementi consentano di ricostruire la verifica svolta.
  • Il contratto di avvalimento deve individuare le risorse messe a disposizione, ma la validità del contratto non dipende dalla specificazione di un corrispettivo preciso né dalla sua preventiva commisurazione a tutti i costi operativi dell'ausiliaria.
  • L'avvio dell'esecuzione in urgenza prima della stipula non rende applicabili le domande di declaratoria di inefficacia e subentro proprie dell'esistenza di un contratto perfezionato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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