Cassazione Civile, Ordinanza n. 00130/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Un gruppo di medici specializzati aveva agito per il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie in materia di adeguata retribuzione dei corsi di specializzazione frequentati in epoca anteriore all’anno accademico 1990/1991. In primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto alcune domande e rigettato altre. In appello, la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio e dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello di alcuni medici. Con il ricorso per cassazione i medici hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 17, e dell’art. 58, comma 1, L. n. 69/2009, nonché degli artt. 38, 50, 155 e 327 c.p.c., sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato anteriormente all’entrata in vigore della legge del 2009, doveva applicarsi il termine lungo annuale previgente ex art. 327 c.p.c.; conseguentemente l’appello notificato il 16 giugno 2017 sarebbe stato tempestivo. Per due ricorrenti, tuttavia, la Corte ha rilevato che essi non erano stati appellanti avverso la sentenza di primo grado, ma avevano soltanto resistito all’appello della Presidenza del Consiglio, senza proporre appello incidentale, con conseguente inammissibilità del loro ricorso, perché il motivo non si correlava alla statuizione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai medici che avevano effettivamente proposto appello e che erano stati dichiarati inammissibili per tardività: ha ritenuto applicabile il termine lungo annuale di cui al previgente art. 327 c.p.c., poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69/2009; l’appello del 16 giugno 2017 è stato quindi considerato tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Quanto ai due medici che non erano appellanti nel giudizio di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli stessi sono stati condannati alle spese, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
testo previgente e testo novellato
per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare, non il termine semestrale introdotto dalla riforma
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato l’art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo per impugnare a sei mesi
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
la nuova disciplina del termine lungo per impugnare si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al computo dei termini processuali
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per i ricorrenti la cui censura non si correlava alla motivazione e al decisum della sentenza impugnata
nei confronti dei litisconsorti facoltativi non destinatari della notificazione dell’impugnazione non occorre ordinare la rinnovazione, essendo l’impugnazione ormai preclusa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l’introduzione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare resta quello annuale previsto dal previgente art. 327 c.p.c., con applicazione del termine semestrale solo ai giudizi successivi alla riforma.
- La tempestività dell’appello va valutata secondo la disciplina transitoria vigente al momento della proposizione del giudizio di primo grado, non in base alla sola data di pubblicazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non investe la ratio decidendi e il decisum della sentenza impugnata, perché manca la necessaria correlazione tra motivo e statuizione contestata.
- Chi non è stato appellante nel giudizio di merito e non ha proposto appello incidentale non può dolersi in cassazione della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da altri soggetti, se la decisione non incide sulla sua posizione processuale.
- In presenza di litisconsorzio facoltativo, l’omessa notificazione dell’impugnazione ad altri litisconsorti non impone necessariamente un ordine di rinnovazione, se nei loro confronti l’impugnazione è ormai preclusa.
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