Cassazione Penale, Sentenza n. 2412/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di falso (art. 482, in relazione all'art. 477 c.p.), lamentando: (1) che il permesso internazionale di guida prodotto fosse affetto da falso "grossolano" e dunque inesistente la offensività del fatto; (2) che la Corte d'appello non avrebbe consentito, nel contraddittorio, la visione del documento per valutarne la riconoscibilità ictu oculi (richiamando l'art. 192 c.p.p.) e avrebbe applicato erroneamente le norme penali richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate o costituivano sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta, logica e coerente la valutazione dei giudici di merito secondo cui il documento, pur con indizi di anomalia (dati in arabo e alcune annotazioni a penna in italiano), non era tale da configurare un "falso innocuo" o un falso così grossolano da escludere l'idoneità ad ingannare la pubblica fede. Ha inoltre ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria o la visione in dibattimento del documento, essendo il documento originale già prodotto e valutabile de visu dal giudice. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che integra il reato di falsità materiale in documenti pubblici o privati; applicata per la valutazione della idoneità del permesso internazionale di guida a ledere la fede pubblica.
Riferimento al titolo del capo relativo ai reati contro la fede pubblica; richiamato per individuare il tipo di falsità contestata.
Principio dell'ininfluenza dell'azione quando essa è del tutto inidonea a ledere il bene giuridico protetto (falso innocuo); la Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce in modo restrittivo i casi di esclusione della punibilità per inidoneità.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Collegio ha ritenuto che i motivi proposti replicassero censure di merito non proponibili in sede di legittimità o fossero manifestamente infondati.
Norma sul contraddittorio e sulle prove; il ricorrente lamentava l'omessa visione del documento in dibattimento, ma la Corte ha ritenuto la produzione dell'originale in atti sufficiente per la valutazione de visu da parte del giudice di merito, senza necessità di rinnovazione istruttoria.
Norma che prevede le conseguenze economiche della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il "falso innocuo" o il falso "talmente evidente" da escludere l'idoneità ad ingannare la pubblica fede sono riconosciuti in modo restrittivo: la difformità deve essere riconoscibile ictu oculi e da chiunque, non solo da esperti.
- La Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione complessiva delle prove: le doglianze che si limitano a offrire una lettura alternativa dei dati di merito sono inammissibili.
- La produzione dell'originale del documento agli atti può rendere superflua la rinnovazione istruttoria o la sua visione in dibattimento, purché il giudice di merito abbia potuto valutare il documento de visu.
- Per evitare il rinvio per vizio di motivazione, il ricorrente deve formulare censure precise e confrontarsi direttamente con le argomentazioni logiche e probatorie svolte dal giudice di merito.
- Se il documento contiene elementi che richiedono competenze specialistiche (lingua straniera, caratteristiche tecniche), la mera anomalia formale non è automaticamente idonea a escludere la punibilità; può essere necessario dimostrare che la falsità fosse riconoscibile anche all'uomo medio.
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