Cassazione Civile, Ordinanza n. 31941/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile con cui un fideiussore, che garantiva l'esposizione debitoria della società di cui era anche socio e amministratore, ha ceduto alla moglie la nuda proprietà di un immobile di sua proprietà. Il creditore ha agito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c., o in subordine per accertarne la simulazione assoluta, sostenendo che l'alienazione avesse depauperato il patrimonio aggredibile del garante. In primo grado e in appello è stata accolta la revocatoria, ritenendo non provata la dedotta funzione solutoria dell'operazione e desumendo la consapevolezza del pregiudizio sia dal ruolo del disponente nella società, sia dal rapporto di coniugio con l'acquirente. Il ricorso principale ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2901 e 1938 c.c. sulla anteriorità del credito e sulla rilevanza della dolosa preordinazione; (2) violazione degli artt. 2901 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c. per omessa considerazione della natura solutoria del pagamento del corrispettivo; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2901 c.c. e 115 c.p.c. sul carattere strumentale della vendita al pagamento dei debiti; (4) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e omessa motivazione sul pregiudizio arrecato ai creditori; (5) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. sulla prova presuntiva della consapevolezza del debitore; (6) violazione dell'art. 2729 c.c. sulla presunzione di consapevolezza dell'acquirente. Il ricorso incidentale della moglie ha riproposto, in sostanza, le censure su pregiudizio, consapevolezza del terzo acquirente e natura solutoria dell'atto, lamentando l'erroneo uso delle presunzioni e l'omesso esame della congruità del prezzo e della consistenza del patrimonio residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Ha affermato che, ai fini della revocatoria, il credito del fideiussore sorge con il perfezionamento della fideiussione, per cui l'atto dispositivo era successivo al sorgere del credito; ha ribadito che la semplice destinazione del corrispettivo a un conto della società non basta a escludere la revocabilità, occorrendo provare che l'alienazione del bene fosse l'unico mezzo per soddisfare il debito e che non vi fossero alternative; ha confermato che è sufficiente, quale pregiudizio per il creditore, anche la maggiore difficoltà di esecuzione, come nel caso di alienazione della proprietà esclusiva con conservazione di una nuda proprietà/usufrutto o di un patrimonio residuo in comunione; ha ritenuto corretta la prova presuntiva della consapevolezza del debitore, valorizzando il ruolo di amministratore unico e fideiussore, e quella del terzo acquirente, valorizzando il vincolo coniugale, in assenza di elementi contrari idonei a superare le presunzioni. Il giudizio è stato inoltre dichiarato estinto, per effetto del pagamento intervenuto tra una delle parti e la cessionaria del credito originario, con compensazione delle spese in tale rapporto. Le spese di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principale e incidentale.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è esperibile quando l'atto dispositivo arreca pregiudizio alle ragioni del creditore; è sufficiente anche una maggiore difficoltà di soddisfazione, non occorrendo la prova di un depauperamento assoluto o dell'assenza di ogni utilità residua.
Nel caso di fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future, il credito del garantito/fideiussore rileva dal perfezionamento del rapporto di garanzia, ai fini dell'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo.
La parte che invoca la natura solutoria dell'atto o l'insussistenza del pregiudizio deve fornire la relativa prova, inclusa la dimostrazione che la dismissione del bene fosse necessaria e non sostituibile con altri mezzi.
La consapevolezza del pregiudizio e la partecipazione fraudolenta del terzo possono essere provate per presunzioni semplici, anche valorizzando il rapporto di coniugio quando esso renda inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non è fondata quando il giudice ha effettivamente esaminato e respinto la deduzione, sia pure con motivazione sintetica.
La contestazione dei fatti può risultare anche da specifiche obiezioni sulla diversa imputazione del corrispettivo, sicché non può dirsi pacifico un fatto solo perché non negato in modo testuale in ogni dettaglio.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, specie quando il giudice di merito richiama principi consolidati e li applica al caso concreto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore può consistere anche nella sola maggiore difficoltà o incertezza della futura esecuzione, senza necessità di provare un azzeramento del patrimonio residuo.
- Quando l'atto di disposizione è giustificato come funzionale al pagamento di debiti, il debitore deve provare non solo la destinazione del corrispettivo, ma anche che l'alienazione del bene fosse necessaria e insostituibile per soddisfare il debito.
- Per i crediti garantiti da fideiussione, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, rileva il momento in cui sorge l'obbligazione di garanzia, non la successiva erogazione materiale delle somme al debitore principale.
- La partecipazione fraudolenta del terzo acquirente può essere desunta per presunzioni semplici, e il vincolo di coniugio, se inserito in un contesto coerente, può costituire elemento sufficiente a fondare la consapevolezza della situazione debitoria.
- Chi contesta il ragionamento presuntivo deve indicare specificamente elementi contrari idonei a rendere non plausibile la conclusione del giudice di merito; la mera deduzione astratta di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
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