Cassazione Penale, Ordinanza n. 23111/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per plurimi delitti di bancarotta fraudolenta. I motivi erano quattro: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla valutazione della relazione del curatore fallimentare; (3) violazione di legge penale e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo dei reati; (4) violazione degli artt. 219 legge fallimentare e 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, inclusa l'esclusione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici, il terzo motivo inedito perché non devoluto con specificità in appello, e il quarto manifestamente infondato e comunque assertivo, specie quanto alla continuazione fallimentare e alla pena.
Norme richiamate
La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta generica perché non indicava il tema di prova che avrebbe dovuto essere oggetto di escussione.
La doglianza sulla valutazione della relazione del curatore è stata ritenuta generica poiché non specificava la qualità dei soggetti sentiti dal curatore e quindi i parametri di valutazione del loro narrato.
Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo le eccezioni indicate dalla legge.
art. 219 legge fall.
Richiamato in relazione al motivo sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione fallimentare.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e alla doglianza sulle attenuanti generiche.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche: la doglianza è inammissibile se non indica con precisione il tema di prova omesso o i parametri giuridici della valutazione contestata.
- Questioni non devolute con adeguata specificità in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se introduce per la prima volta una questione non affrontata dal giudice di appello per difetto di devoluzione specifica.
- In tema di continuazione fallimentare, la contestazione è infondata quando la Corte di merito la riconosca per la commissione di più fatti di bancarotta, poiché l'istituto opera come disciplina più favorevole rispetto alle regole ordinarie di determinazione della pena nella pluralità di reati.
- Un motivo di ricorso fondato su affermazioni meramente assertive non integra una rituale censura di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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