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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31721/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riformato la decisione di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi come amministratori (e il primo anche liquidatore) della AUTOMATIC Srl, dichiarata fallita. Hanno proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 216 e 219 della Legge Fallimentare e vizio di motivazione, con plurime censure: a) l'assenza di delibera assembleare non sarebbe rilevante perché gli amministratori erano anche i soci di fatto che avrebbero approvato i bilanci; b) l'incongruità dei compensi autoliquidati non sarebbe provata e sarebbe valutazione apodittica; c) la relazione del curatore non proverebbe l'incongruità; d) in tema di bancarotta documentale la presenza di personale incaricato della vendita dei computer (con possibile copia delle scritture nelle memorie da formattare) non sarebbe stata considerata dal giudice e non si sarebbe tenuto conto della consulenza difensiva che attestava l'attendibilità delle scritture; e) in tema di distrazione di tre autovetture, il prezzo pagato non sarebbe irrisorio e la valutazione del curatore sarebbe infondata, come dimostrato dal consulente di parte. (2) Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, con specifica doglianza sulla mancata motivazione circa gli aumenti per circostanze aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: la condanna per distrazione è stata motivata sulla base di due presupposti complementari e documentati: l'assenza di autorizzazione assembleare alla liquidazione dei compensi (particolarmente rilevante dato che gli amministratori erano soci al 97%) e l'incongruità delle somme autoliquidate, non giustificate documentalmente (oltre 150.000 Euro annui) in rapporto al tempo dedicato, ai parametri di settore e ai risultati aziendali. Le censure sulla tenuta delle scritture contabili e sulla soppressione della copia informatica sono state considerate generiche e inidonee a contrastare la motivazione, anche perché la cancellazione era stata accertata in data antecedente all'accesso della Guardia di Finanza e le scritture ausiliarie risultavano mancanti già in fase concordataria. Le critiche alla valutazione del prezzo delle autovetture sono state ritenute basate esclusivamente su stime difensive alternative prive di elementi oggettivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena siano stati adeguatamente motivati dal giudice di merito; la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e la loro graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se congruamente motivate. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F.

    Norma della legge fallimentare relativa ai reati di bancarotta; la Corte ha applicato la disciplina che consente di qualificare come distrazione la sottrazione di risorse societarie da parte di amministratori che si autoliquidano compensi senza adeguata determinazione assembleare

  • art. 219 L.F.

    Norma della legge fallimentare riferita a specifiche fattispecie di bancarotta documentale/patrimoniale; richiamata in quanto titolo normativo contestato dagli imputati e valutato alla luce degli accertamenti di fatto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti formali dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi erano enunciati nei limiti previsti ma alcuni erano generici o inconfrontati con la motivazione di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti rilevanti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti da parte del giudice di merito quando motivato in relazione alla gravità e alle conseguenze delle condotte

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena e sua graduazione; la Corte ha ricordato che la fissazione della pena e l'applicazione di aumenti/diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivate

Massime di principio

  • L'autoliquidazione di compensi da parte di amministratori-soci, senza delibera assembleare che ne determini an e quantum, può integrare la bancarotta per distrazione se manca giustificazione documentale e vi è incongruità rispetto ai parametri di settore e ai risultati aziendali
  • La rilevanza dell'assenza di delibera è accentuata quando gli amministratori sono anche i principali soci: il conflitto di interessi e la coincidenza delle posizioni rendono necessaria una maggiore trasparenza e determinazione formale dei compensi
  • Le censure generiche che non si confrontano punto per punto con la motivazione di merito (ad es. semplice riproposizione delle doglianze) sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate in sede di cassazione
  • La soppressione o la cancellazione di documentazione contabile e di copie informatiche, se accertata in precedenza, costituisce elemento fortemente aggravante e indebolisce la tesi difensiva basata su presunte copie recuperabili
  • Le valutazioni tecniche di parte (CTU difensiva) devono essere sorrette da elementi oggettivi e confrontate con gli accertamenti del curatore e della procedura; stime alternative non fondate su dati certi raramente prevalgono sul convincimento del giudice di merito
  • La concessione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena sono esercizio discrezionale del giudice di merito e, se motivate in modo non contraddittorio, non sono sindacabili in cassazione

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