Cassazione Penale, Sentenza n. 48056/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza del 01/07/2022 del Tribunale della libertà di Genova che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Savona che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente lamentava, in sintesi, violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e illogica motivazione: il tribunale non avrebbe valutato l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (controllo remoto) e avrebbe dato rilievo ingiustificato all'assenza di reddito della convivente; si deduceva altresì nullità per difetto assoluto di motivazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del tribunale della libertà sull'idoneità degli arresti domiciliari costituisce altresì giudizio implicito sull'impossibilità o inopportunità dell'impiego degli strumenti di controllo elettronico di cui all'art. 275-bis c.p.p.; tale valutazione assorbente è giustificata dalla considerazione dell'assenza di redditi leciti del nucleo familiare, dalla gravità dei fatti, dall'elevata pena inflitta e dalla reiterazione di condotte delittuose anche al di fuori del luogo di residenza, nonché dal fatto che le truffe erano commesse anche mediante telefono, situazione che il braccialetto non potrebbe efficacemente prevenire. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è a motivazione semplificata e sono disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per segnalare presunta insufficienza o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione del tribunale del riesame, pur non menzionando espressamente il braccialetto, ha implicitamente valutato e escluso l'idoneità di misure alternative.
Richiamata come norma procedurale per la formulazione sintetica del motivo di ricorso; utilizzata per il riassunto unificato del motivo in cassazione.
Norma sugli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico). La Corte interpreta che l'esclusione preventiva dell'idoneità degli arresti domiciliari equivale a esclusione anche dell'impiego del controllo elettronico previsto da questa norma.
Norma che attribuisce alla Corte la facoltà di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali: applicata qui con condanna del ricorrente alle spese per il rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte; la sentenza dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La valutazione negativa del tribunale che esclude la idoneità degli arresti domiciliari può essere intesa come implicita esclusione anche dell'uso del controllo elettronico (braccialetto); pertanto l'assenza di un riferimento esplicito al braccialetto non è di per sé motivo valido di cassazione.
- Fattori come l'assenza di redditi leciti nel nucleo familiare, la gravità dei fatti, l'entità della pena e la reiterazione criminosa costituiscono elementi legittimi per ritenere inidonei gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.
- Se i reati sono agevolati da modalità (es. telefono) che il controllo elettronico non può efficacemente prevenire, il giudice può escludere l'adozione di tali misure alternative.
- Per contestare con successo la motivazione in cassazione è necessario dimostrare in concreto ed in modo specifico la carenza logico-giuridica della decisione, non bastano affermazioni generiche sulla mancata menzione di strumenti alternativi.
- La difesa, quando propone la sostituzione della misura, deve fornire elementi e garanzie concreti (es. prova di reddito, idoneità della dimora, misure di controllo) per dimostrare l'effettiva applicabilità e utilità del regime alternativo con strumenti elettronici.
- In caso di rigetto del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); le pronunce possono essere rese a motivazione semplificata e avviare gli adempimenti di cancelleria previsti.
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