Cassazione Penale, Ordinanza n. 17325/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e non consentito, oltre che infondato, il terzo motivo relativo alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo tre motivi. Con i primi due censurava, con riferimento ai capi 1 e 2, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e, richiamando anche l'art. 546 c.p.p., lamentava l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Nel terzo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sui vizi motivazionali non possono essere veicolate come violazione di norme processuali a pena di nullità, poiché l'art. 192 c.p.p. non è sanzionato in tal modo; ha inoltre escluso che la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure potesse superare i limiti del ricorso per cassazione, trattandosi in realtà di censure alla motivazione e non di errata applicazione di legge sostanziale. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava evidenti illogicità ed era sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
La dedotta violazione della regola di valutazione della prova non può essere trasformata in un vizio processuale denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., perché l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata da nullità.
È richiamato dal ricorrente per lamentare una motivazione o valutazione probatoria erronea, ma la Corte ribadisce che tali censure restano nei limiti del vizio motivazionale e non diventano violazione processuale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Riguarda soltanto l'errata applicazione della legge sostanziale; non può essere usato per aggirare i limiti di deducibilità dei vizi processuali o motivazionali.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione di norme processuali è denunciabile solo se la norma inosservata sia assistita da sanzione di invalidità; non basta il mero dissenso sulla valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso relativi ai vizi della motivazione, che non possono essere surrettiziamente ricondotti a diverse categorie di vizio.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti dell'illogicità manifesta o della mancanza di motivazione, non per una nuova valutazione di merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le doglianze che riguardano l'omessa o erronea valutazione della prova e la motivazione della sentenza non possono essere trasformate in violazione di norme processuali se la norma evocata non è assistita da sanzione di nullità.
- L'errata applicazione della legge denunciabile come vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. concerne la sola legge sostanziale; non può essere utilizzata per aggirare i limiti previsti per i vizi processuali e motivazionali.
- Il sindacato della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica; non è richiesta la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando implicitamente superati gli altri elementi incompatibili con tale valutazione.
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