Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20112/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente professionale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione degli atti e della delibera di elezione del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia per il quadriennio 2021/2025. In primo grado il tribunale aveva rigettato il ricorso di uno dei geologi che contestava la regolarità dell'elezione e aveva condannato alle spese. In appello, la corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da un interveniente adesivo, ritenendo che chi era intervenuto solo a sostegno di una parte non potesse proporre autonoma impugnazione salvo profili specifici. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi contro tale pronuncia. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore ha però dichiarato la rinuncia limitatamente a uno dei due ricorrenti. Inoltre è emerso documentalmente che, dopo nuove elezioni, il consiglio contestato aveva cessato il mandato ed era stato rinnovato. La Corte ha quindi rilevato da un lato l'estinzione del giudizio per rinuncia quanto al ricorrente che aveva rinunciato; dall'altro la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta scadenza e sostituzione dell'organo elettivo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sulla legittimità delle operazioni elettorali. Il ricorso principale residuo è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo di cassazione limitatamente al ricorrente che ha rinunciato al giudizio; per la parte residua ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla sopravvenuta scadenza del mandato dell'organo eletto e alla sua rinnovazione. Ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha compensato integralmente le spese di lite per la natura della causa sopravvenuta e ha escluso il raddoppio del contributo unificato sia per il rinunciante sia per l'altro ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non è stata pronunciata condanna alle spese, anche in considerazione dell'accordo transattivo richiamato dalla Corte.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ammessa la produzione documentale in cassazione della nota attestante l'insediamento del nuovo consiglio elettivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio con deposito di memorie e conclusioni scritte.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La sopravvenuta cessazione della materia del contendere è stata ritenuta grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione o di cessazione della materia del contendere, valorizzandone il carattere eccezionale e sanzionatorio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte rinunciante, senza condanna alle spese quando ricorrano le condizioni indicate dall'art. 391 c.p.c.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità di operazioni elettorali di un organo a durata limitata, la scadenza del mandato e la sua sostituzione con nuovo organo fanno venire meno l'interesse alla decisione, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso residuo e assorbe gli eventuali ricorsi incidentali condizionati.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione o di cessazione della materia del contendere, poiché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • La sopravvenienza che definisce integralmente la controversia può costituire grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.