Cassazione Penale, Sentenza n. 29867/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La difesa aveva dedotto violazione dell'art. 47 Ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, osservando che il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato elementi favorevoli quali l'età avanzata (75 anni), la disponibilità della moglie ad accoglierlo, l'assenza di pericolosità segnalata dalle informative e il lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, e ha invece motivato il diniego prevalentemente sulla mancanza di una concreta opportunità lavorativa o di programma trattamentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la condotta post-fatto del condannato e gli elementi positivi emersi, né abbia considerato che sono le prescrizioni connesse alla misura alternativa a garantirne la funzione rieducativa; ha inoltre precisato che la mancanza di un'attività lavorativa non può costituire di per sé motivo esclusivo di rigetto dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
La norma è richiamata in relazione alla necessità che la concessione di misure alternative consideri l'emenda del soggetto e le finalità rieducative; occorrono elementi positivi e un giudizio prognostico favorevole sulla prevenzione della recidiva e sul percorso di risocializzazione
art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
La Corte precisa che la possibilità di dichiarare 'de plano' l'inammissibilità prevista da questa norma non è applicabile automaticamente al caso di affidamento in prova per la sola mancanza di un'occupazione; la valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi della personalità e della situazione del richiedente
Massime di principio
- Per concedere una misura alternativa non basta l'assenza di elementi ostativi: sono necessari elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva.
- Il giudice deve valutare soprattutto la condotta e la situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna, verificando segnali di evoluzione positiva della personalità e condizioni di reinserimento.
- La mancanza di un'attività lavorativa o di un programma trattamentale non può di per sé determinare il rigetto dell'affidamento in prova; va valutata insieme ad altri elementi e, se del caso, colmata con prescrizioni e programmi che il Tribunale può imporre.
- Il Tribunale deve motivare in modo specifico l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento, soprattutto quando emergono elementi favorevoli come età avanzata, assenza di pericolosità e supporto familiare.
- Se la motivazione è insufficiente o contraddittoria su questi punti, la decisione è annullabile e la controversia va rimessa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →