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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05128/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/04/2024. Dal testo emerge che i motivi tendevano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, quindi a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Inoltre il ricorrente contestava, in sostanza, la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che la violazione della misura cautelare fosse correlata a condotte aggressive verso la persona offesa e quindi non meritevole del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Era altresì censurato il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure volte alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove estranee al giudizio di legittimità e rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e privo di vizi logici sia sulla volontarietà della violazione sia sulla esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la violazione della misura cautelare risultava correlata a condotte aggressive verso la persona offesa, con valutazione non illogica dell'insussistenza della tenuità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirano a una nuova ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, poiché tali apprezzamenti competono esclusivamente al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e sorretta da un ragionamento logico fondato su corrette massime di अनुभवenza.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la violazione contestata si inserisca in un contesto di condotte aggressive verso la persona offesa, rendendo non illogica la valutazione di non tenuità dell'offesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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