Cassazione Penale, Sentenza n. 23363/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena da applicare a Ventura per i reati indicati ai capi 72) e 73), deducendo violazione di legge. In particolare ha sostenuto che, con la precedente ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 16 gennaio 2023, la Corte di appello aveva già determinato l'aumento per continuazione per quei reati in misura comprensiva della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; pertanto la successiva rideterminazione (ordinanza impugnata) ha erroneamente ritenuto di dover operare nuovamente quella riduzione o comunque ha riaperto una questione già decisa. Inoltre il Procuratore generale ha rilevato l'inammissibilità della nuova istanza per essere la questione ormai coperta da giudicato divenuto irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la Corte di appello, con l'ordinanza del 16 gennaio 2023, avesse già rideterminato le pene per i reati ai capi 72) e 73) in termini comprensivi della riduzione di un terzo per il rito abbreviato e che, quindi, l'ordinanza impugnata abbia illegittimamente modificato il trattamento sanzionatorio su questione già esaminata e definitivamente decisa. La Corte ha inoltre rilevato che la questione era ormai preclusa per giudicato, non essendovi nuovi elementi che giustificassero riesame. Per questi motivi la Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Norma invocata quale titolo procedurale per l'istanza di riconoscimento della continuazione tra sentenze: il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra reati accertati con sentenze diverse; la sentenza del 16/01/2023 è stata assunta in base a tale procedimento e ritenuta decisiva.
Richiamato in relazione al principio della continuazione e alla determinazione della pena complessiva con l'applicazione dell'aumento per continuazione; la Corte ha valutato come sia stata calcolata la pena tenendo conto della continuazione tra i reati.
Riferito come norma sostanziale che disciplina l'associazione mafiosa, capo fattispecie che ha assunto il ruolo di reato 'più grave' rispetto agli altri ai fini della determinazione della pena complessiva.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma citata in relazione al delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 73): la Corte ha considerato gli elementi del ruolo e della durata dell'associazione nel rideterminare la pena per quel reato.
Massime di principio
- In sede esecutiva non è consentito riesaminare una questione già decisa con provvedimento divenuto irrevocabile, salvo nuovi elementi di fatto o di diritto sopravvenuti.
- Quando si calcola l'aumento di pena per continuazione occorre verificare se le singole sentenze di cognizione abbiano già applicato riduzioni (es. per il rito abbreviato) e evitare duplicazioni nel computo.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene, deve motivare chiaramente se e come tiene conto di riduzioni già effettuate in sede di cognizione; il silenzio motivazionale può essere interpretato ma non può prevalere su elementi documentali che dimostrano il contrario.
- La qualificazione del reato 'più grave' tra quelli in continuazione (e la conseguente individuazione dei reati 'satellite') incide sul calcolo complessivo della pena e sulla possibilità di applicare o meno riduzioni specifiche.
- Se la pena determinata dal giudice dell'esecuzione è entro i limiti legali e coerente con la motivazione, non è agevole ottenere correzioni oltre i limiti del giudicato; l'illegittimità o l'eccesso manifesta sarebbero le uniche basi per una revisione più ampia.
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