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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20621/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massari impugna la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla condanna per ricettazione (capo C). Contesta l'applicazione della recidiva su un precedente remoto e di particolare tenuità e la motivazione della Corte d'appello. Amendolagine contesta la qualificazione dei fatti come rapina e il suo concorso nel reato, sostenendo di avere fornito solo siti di stoccaggio della merce e strumenti (jammer) senza consapevolezza di partecipare alla violenza; deduce inoltre doglianze sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Per Massari: il ricorso e' accolto limitatamente alla ritenuta recidiva che viene esclusa per carenza motivazionale e perche' il precedente era di particolare tenuità; la pena viene rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa; il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile. Per Amendolagine: il ricorso e' dichiarato inammissibile; la sentenza di merito che lo condanna per concorso in rapina e per tentata rapina resta confermata nella sostanza, con pene complessive rideterminate in sede di appello e confermate in cassazione (pena finale di anni quattro, mesi dieci, giorni quattordici di reclusione ed euro 1.377 di multa come da decisione di merito); Amendolagine e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 617 cod. pen.

    Richiamato tra i capi per i quali vi sono stati accertamenti di responsabilita': la sentenza di merito ha assolto o esaminato tali capi; non vi e' rilievo decisivo nella cassazione se non nel contesto dell'accertamento di responsabilita' per i vari capi.

  • art. 617-bis cod. pen.

    Citato insieme all'art. 617 come capo per cui sono stati disposti accertamenti; la Cassazione non modifica le conclusioni di merito su questi capi, salvo questioni di motivazione connesse.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte di legittimita' evidenzia che l'applicazione della recidiva richiede motivazione adeguata sul ruolo e sulla gravita' dei precedenti e sulla loro efficacia come indice di pericolosita' sociale. Nel caso di Massari la recidiva e' stata esclusa per motivazione carente e per la natura tenue del precedente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiama il principio secondo cui la richiesta di attenuanti in appello deve essere specifica. Il diniego delle attenuanti e' legittimo se motivato in modo non manifestamente illogico; pero' l'appello generico non puo' rilanciare la questione.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito in relazione alla determinazione della pena: le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono state accolte in mancanza di vizi di motivazione tali da travolgere il giudizio di merito.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesta dalla difesa di Amendolagine per mera completezza, rigettata per genericita'. La Corte ricorda che richieste vaghe e non circostanziate non sono corrisposte.

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che dimostri come i precedenti influiscano sulla pericolosita' attuale: precedenti remoti o di tenuità possono non essere idonei a giustificare l'aumento di pena.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche puo' essere legittima se la decisione di merito fornisce riferimenti a elementi decisivi (es. precedenti, qualita' del comportamento), ma la domanda di attenuanti formulata in appello deve essere specifica: motivi vaghi sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito dei fatti; le censure che replicano argomentazioni di fatto gia esaminate in appello e non contrastano criticamente la motivazione di merito sono inammissibili.
  • Chi fornisce strumenti o mezzi idonei a facilitare una rapina (es. jammer per eludere localizzazione, siti di stoccaggio) puo' essere ritenuto concorrente nel reato se emerge un accordo preventivo e un ruolo attivo nella preparazione.
  • Le doglianze di merito devono confrontarsi puntualmente con le motivazioni della corte di merito: una mera richiesta di rivalutazione probatoria non soddisfa i requisiti di ammissibilita' in cassazione.
  • La pronuncia sui costi e sul pagamento a favore della Cassa delle ammende puo' accompagnare la declaratoria di inammissibilita' del ricorso e serve anche a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.

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