Cassazione Penale, Sentenza n. 20621/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Massari impugna la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla condanna per ricettazione (capo C). Contesta l'applicazione della recidiva su un precedente remoto e di particolare tenuità e la motivazione della Corte d'appello. Amendolagine contesta la qualificazione dei fatti come rapina e il suo concorso nel reato, sostenendo di avere fornito solo siti di stoccaggio della merce e strumenti (jammer) senza consapevolezza di partecipare alla violenza; deduce inoltre doglianze sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Per Massari: il ricorso e' accolto limitatamente alla ritenuta recidiva che viene esclusa per carenza motivazionale e perche' il precedente era di particolare tenuità; la pena viene rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa; il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile. Per Amendolagine: il ricorso e' dichiarato inammissibile; la sentenza di merito che lo condanna per concorso in rapina e per tentata rapina resta confermata nella sostanza, con pene complessive rideterminate in sede di appello e confermate in cassazione (pena finale di anni quattro, mesi dieci, giorni quattordici di reclusione ed euro 1.377 di multa come da decisione di merito); Amendolagine e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato tra i capi per i quali vi sono stati accertamenti di responsabilita': la sentenza di merito ha assolto o esaminato tali capi; non vi e' rilievo decisivo nella cassazione se non nel contesto dell'accertamento di responsabilita' per i vari capi.
Citato insieme all'art. 617 come capo per cui sono stati disposti accertamenti; la Cassazione non modifica le conclusioni di merito su questi capi, salvo questioni di motivazione connesse.
Norma sulla recidiva: la Corte di legittimita' evidenzia che l'applicazione della recidiva richiede motivazione adeguata sul ruolo e sulla gravita' dei precedenti e sulla loro efficacia come indice di pericolosita' sociale. Nel caso di Massari la recidiva e' stata esclusa per motivazione carente e per la natura tenue del precedente.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiama il principio secondo cui la richiesta di attenuanti in appello deve essere specifica. Il diniego delle attenuanti e' legittimo se motivato in modo non manifestamente illogico; pero' l'appello generico non puo' rilanciare la questione.
Riferito in relazione alla determinazione della pena: le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono state accolte in mancanza di vizi di motivazione tali da travolgere il giudizio di merito.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta dalla difesa di Amendolagine per mera completezza, rigettata per genericita'. La Corte ricorda che richieste vaghe e non circostanziate non sono corrisposte.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che dimostri come i precedenti influiscano sulla pericolosita' attuale: precedenti remoti o di tenuità possono non essere idonei a giustificare l'aumento di pena.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche puo' essere legittima se la decisione di merito fornisce riferimenti a elementi decisivi (es. precedenti, qualita' del comportamento), ma la domanda di attenuanti formulata in appello deve essere specifica: motivi vaghi sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito dei fatti; le censure che replicano argomentazioni di fatto gia esaminate in appello e non contrastano criticamente la motivazione di merito sono inammissibili.
- Chi fornisce strumenti o mezzi idonei a facilitare una rapina (es. jammer per eludere localizzazione, siti di stoccaggio) puo' essere ritenuto concorrente nel reato se emerge un accordo preventivo e un ruolo attivo nella preparazione.
- Le doglianze di merito devono confrontarsi puntualmente con le motivazioni della corte di merito: una mera richiesta di rivalutazione probatoria non soddisfa i requisiti di ammissibilita' in cassazione.
- La pronuncia sui costi e sul pagamento a favore della Cassa delle ammende puo' accompagnare la declaratoria di inammissibilita' del ricorso e serve anche a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
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