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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19391/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per plurime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente (hashish e marijuana). Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e nullità per difetto assoluto di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando la genericità della valutazione del rischio di reiterazione; 2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per motivazione apparente/tautologica e mancata valutazione di adeguatezza e proporzionalità di misure non custodiali; 3) vizio di valutazione della gravità indiziaria per mancata considerazione degli elementi a discarico (carattere sporadico, mancanza di elementi di spaccio organizzato, esiti negativi delle perquisizioni); 4) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 per esclusione apodittica della lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di immagini di videosorveglianza, conversazioni con acquirenti e materiale multimediale che collegava l'indagato allo stupefacente, nonché la reiterazione delle condotte e la scelta del luogo di spaccio (area antistante scuole). La Corte ha confermato la valutazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, sottolineando che la scelta tra misure è giudizio di merito non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    I fatti sono stati inquadrati come cessione di stupefacenti (hashish e marijuana). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e ha escluso la lieve entità in considerazione della serialità delle condotte, del dato ponderale e del collegamento con ambienti di narcotraffico.

  • artt. 292, 274 lett. c) e 275 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse rispettato i doveri motivazionali relativi alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, fornendo una prognosi negativa e specifiche ragioni per l'inidoneità di misure non custodiali.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Richiamato quale fondamento del vizio di motivazione apparente: la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e/o aspecifico, perché il Tribunale aveva affrontato e risolto le censure prospettate dalla difesa.

  • art. 121 c.p.p.

    Citato come norma di deposito di memorie da parte del ricorrente; la memoria non ha modificato l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • La sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari può essere desunta da elementi concreti quali immagini di videosorveglianza, conversazioni con acquirenti e materiale multimediale collegante l'indagato allo stupefacente; tali elementi se univoci legittimano misure cautelari anche se non vi siano perquisizioni positive.
  • La scelta della misura cautelare (custodiale vs non custodiale) è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se manca una motivazione logica e congrua; valutazioni prognostiche sulla pericolosità e sulla capacità di rispettare misure non custodiali richiedono motivazione specifica ma non devono essere dettagliatissime.
  • Le censure generiche che accusano la motivazione di essere stereotipata o tautologica sono spesso dichiarate inammissibili se il provvedimento impugnato contiene un percorso argomentativo che affronta i punti principali (reiterazione, luogo dello spaccio, collegamenti con ambienti criminali).
  • Per ottenere la derubricazione a "lieve entità" o la concessione di misure meno afflittive è necessario produrre elementi concreti e quantitativi (peso, modalità, assenza di serialità, contesto) che possano convincere il giudice a ritenere incompatibile la qualificazione e la prognosi di pericolosità.
  • Il dolo probatorio e la valutazione sulla continuità dell'attività illecita incidono sull'intensità delle esigenze cautelari: la presenza di attività di spaccio in prossimità di scuole e la reiterazione costituiscono elementi aggravanti rilevanti ai fini cautelari.
  • In sede di impugnazione in cassazione, i motivi devono confrontarsi puntualmente con il contenuto della motivazione del giudice di merito; le critiche che non si misurano con il testo motivazionale sono destinate a essere dichiarate aspecifiche e inammissibili.

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