Cassazione Civile, Ordinanza n. 20418/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario asservimento)
La controversia
In relazione alla realizzazione di un metanodotto, su terreni di proprietà privata è stato disposto un asservimento coattivo con occupazione temporanea e il Ministero ha determinato indennità complessive ritenute dal proprietario insufficienti; a seguito di opposizione alla stima, un collegio di tecnici nominato ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 327/2001 ha liquidato importi maggiori. La società beneficiaria dell’asservimento ha quindi proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello chiedendo di dichiarare illegittima la determinazione del collegio tecnico e di confermare la stima ministeriale. La Corte d’Appello ha respinto il ricorso, ritenendo congrue e motivate le valutazioni della terna tecnica e negando la necessità di una CTU. In Cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 54 d.P.R. 327/2001, in relazione all'art. 29 d.lgs. 150/2011, e nullità della decisione per mancanza di motivazione minima ex art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che il giudizio di opposizione alla stima non sia un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma un giudizio sul rapporto che impone al giudice di determinare autonomamente il quantum dell’indennità dovuta, senza limitarsi a controllare la correttezza della stima amministrativa o tecnica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. 327/2001 non è un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio di accertamento del rapporto avente ad oggetto la determinazione autonoma del giusto ammontare dell'indennità. La Corte d’Appello, invece, si era limitata a verificare se la stima amministrativa/tecnica fosse stata congruamente censurata, richiamandone le motivazioni, senza procedere essa stessa alla quantificazione autonoma delle indennità dovute. Per questo la sentenza/ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al corretto schema decisorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il giudizio di opposizione alla stima; il giudice deve determinare autonomamente l’indennità dovuta e non limitarsi al controllo della stima amministrativa.
richiamato in relazione al rito applicabile all’opposizione alla stima.
prevede la nomina del collegio di tre tecnici per la stima dell’indennità in sede amministrativa.
dedotto come vizio di nullità del provvedimento per difetto di motivazione minima.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro della necessaria motivazione del provvedimento giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità espropriativa o di asservimento, il giudice ordinario non svolge un controllo di legittimità o di mera congruità della determinazione amministrativa, ma accerta autonomamente il quantum effettivamente dovuto sulla base dei parametri legali applicabili.
- La stima compiuta in sede amministrativa non ha efficacia probatoria vincolante nel giudizio di opposizione alla stima; essa rileva, al più, come presupposto di proponibilità dell’azione, mentre il thema decidendum è l’accertamento della giusta indennità.
- Una decisione che si limiti a confermare o a ribaltare la stima amministrativa senza svolgere una autonoma determinazione dell’indennità viola la corretta struttura del giudizio e può essere cassata per errata applicazione della disciplina speciale.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve operare una valutazione pienamente autonoma, nei limiti del principio della domanda, indipendentemente dai criteri seguiti dall’espropriante o dal collegio tecnico nominato in sede amministrativa.
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