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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06658/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, con cui venivano rettificate le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP e IVA. In grado di appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva parzialmente accolto il gravame della società e aveva rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio, limitandosi però, quanto a quest'ultimo, a una formula di mera adesione alla motivazione del primo giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza impugnata fosse priva di una motivazione effettiva e si risolvesse in un'apodittica motivazione per relationem, incapace di far comprendere l'iter logico-giuridico seguito per respingere l'appello incidentale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione quando il giudice ometta di illustrare le censure proposte e le ragioni del loro rigetto, limitandosi a una mera adesione alla decisione di primo grado senza rendere percepibile il thema decidendum e la ratio decidendi. Poiché nel caso concreto la Corte tributaria di secondo grado aveva sostanzialmente omesso di riprodurre e scrutinare il contenuto dell'appello incidentale dell'Ufficio e si era limitata a un rinvio per relationem non chiarificatore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione o per violazione delle regole sul contenuto formale della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto, o se la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione; la loro omissione o mera apparenza determina nullità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione quale parametro di validità della sentenza tributaria di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione non può ridursi a formule stereotipate o a un richiamo meramente adesivo che non renda intellegibile il percorso decisorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando si limita a una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza dare conto delle specifiche censure dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto.
  • La motivazione deve consentire l'individuazione del thema decidendum e della ratio decidendi; in mancanza, la decisione è affetta da nullità per difetto di motivazione apparente.
  • Il rinvio alla sentenza precedente è ammissibile solo se il giudice d'appello dimostri di avere effettivamente esaminato le doglianze devolute, non essendo sufficiente una formula di mera adesione apodittica.
  • La carenza del contenuto minimo motivazionale integra nullità denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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