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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36450/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur rilevando la prescrizione del reato, ha assolto l'imputato revocando le statuizioni civili. La ricorrente sostiene che il giudice d'appello avrebbe applicato una regola probatoria di natura civilistica ("più probabile che non") invece del canone penalistico (oltre il ragionevole dubbio) e che, dovendo accertare il fatto ai soli fini civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., non ha valutato correttamente le dichiarazioni della parte civile, valorizzando invece le dichiarazioni dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esaminato compiutamente la res iudicanda anche alla luce della giurisprudenza consolidata e abbia effettuato un accertamento di merito secondo il canone penalistico, fornendo la motivazione rafforzata dovuta in caso di riforma in senso assolutorio. La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di concatenazione causale tipica della truffa: il bonifico di 15.000 euro era stato effettuato sul conto personale dell'avv. Fiaccavento con causale indicativa e la somma ricevuta complessivamente dall'avv. corrispondeva sostanzialmente alla fattura emessa, mentre solo il bonifico di 5.000 euro risultava chiaramente destinato alla curatela fallimentare. In base a questa valutazione globale e motivata, il quadro probatorio è stato ritenuto incerto e insufficiente per provare gli artifici o raggiri. Pertanto la condanna in primo grado è stata correttamente riformata in appello e il ricorso della parte civile è infondato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Individua il delitto di truffa come fattispecie contestata; la Corte ha ricostruito gli elementi tipici (artifizi o raggiri, errore della vittima, atto dispositivo, danno) per valutare l'esistenza del reato.

  • art. 380 c.p.

    Richiamato come norma relativa alla modificazione dell'imputazione in corso di processo (nel testo l'origine della modificazione dell'imputazione).

  • art. 578 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto della prescrizione sul processo: la ricorrente sosteneva che, trattandosi di reato estinto per prescrizione, il giudice d'appello avrebbe dovuto limitarsi a un accertamento per fini civili. La Corte ha però ritenuto che l'appello, specie se segue una condanna, impone l'esame pieno della res iudicanda anche ai fini del risarcimento.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento alla valutazione della prova e alla possibilità di applicare l'assoluzione quando la prova è insufficiente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello abbia considerato tali profili.

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Richiamato come limite della verifica quando si considera solo cause di proscioglimento evidenti; la Corte ha osservato che l'appello non si è limitato a questa mera constatazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 35490/2009; Sez. 5 n. 3869/2014; Sez.5 n. 24469/2019; Sez. U. n. 14800/2017 e decisione del 28/3/2024)

    Principi consolidati secondo cui, dopo una condanna di primo grado anche agli effetti civili, il giudice dell'impugnazione deve conoscere pienamente la res iudicanda, valutando la prova con motivazione rafforzata se riforma la condanna in assoluzione; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi.

Massime di principio

  • Quando in primo grado vi è una condanna anche agli effetti civili, il giudice d'appello che revoca la condanna deve esaminare pienamente la res iudicanda e motivare in modo rafforzato le ragioni dell'assoluzione.
  • La prescrizione del reato non impedisce all'appello di compiere un accertamento di merito finalizzato anche alla valutazione del diritto al risarcimento della parte civile; non è automaticamente sufficiente una mera constatazione formale della prescrizione.
  • In materia di reati come la truffa, il giudice deve accertare la concatenazione: artifici o raggiri → induzione in errore → atto dispositivo → danno patrimoniale; l'assenza di un nesso causale certo può giustificare l'assoluzione.
  • Il canone probatorio penalistico (oltre ogni ragionevole dubbio) rimane il criterio per l'accertamento della responsabilità penale: non è consentito sostituirlo con il parametro civilistico del piu' probabile che non quando si decide sulla colpevolezza.
  • Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove, senza far emergere vizi logico-giuridici della motivazione, sono inadeguate a ribaltare una decisione di merito ben motivata.

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