Cassazione Civile, Ordinanza n. 30219/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza del Tribunale, ma non aveva impugnato tale avviso. Successivamente aveva impugnato la cartella di pagamento, deducendo che nel frattempo la sentenza presupposta era stata riformata in appello con decisione passata in giudicato, per cui era venuto meno il presupposto dell'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione riguardava il presupposto impositivo e avrebbe dovuto essere fatta valere contro l'avviso di liquidazione, non contro la cartella; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 37 e dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'imposta era comunque dovuta al momento della registrazione dell'atto giudiziario, anche se impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso successivi.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio secondo cui gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione sono tassabili anche se impugnati o impugnabili, ma ha precisato che la definitiva riforma della decisione presupposta esclude la persistenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta, poiché una diversa soluzione imporrebbe un versamento immediatamente destinato a essere rimborsato e sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva. Ha quindi confermato l'annullamento della cartella disposto dal giudice di appello e rigettato il ricorso dell'Agenzia. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
Le norme sull'impugnazione degli atti tributari non precludono, nel caso concreto, la contestazione della cartella quando la pretesa impositiva è divenuta insussistente per effetto della definitiva riforma del titolo giudiziario presupposto.
"gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"
L'imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell'atto giudiziario anche se non definitivo; tuttavia, se l'atto viene definitivamente riformato, il presupposto impositivo viene meno e l'imposta non può ritenersi definitivamente dovuta, restando ferma l'eventuale disciplina di conguaglio o rimborso.
art. 8 lett. b) d.P.R. 131/1986
Richiamata dall'Agenzia a sostegno della tassazione dell'atto giudiziario, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'esito alla luce della definitiva riforma della sentenza presupposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'atto dell'autorità giudiziaria che definisce, anche solo parzialmente, il giudizio è soggetto a imposta di registro anche se impugnato o ancora impugnabile al momento della registrazione.
- La successiva definitività della riforma della decisione presupposta comporta il venir meno del presupposto impositivo e impedisce di mantenere ferma la pretesa tributaria fondata su quell'atto.
- Il contribuente che voglia far valere l'effetto della sopravvenuta riforma definitiva del titolo giudiziario può opporsi alla cartella emessa per la riscossione dell'imposta, quando la pretesa non sia più attuale.
- Il rimborso o il conguaglio conseguenti al giudicato costituiscono un autonomo titolo azionabile separatamente rispetto alla liquidazione originaria, ma la definitiva insussistenza del presupposto impedisce di pretendere il tributo come definitivamente dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30181/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30182/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30183/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30185/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →