Cassazione Civile, Ordinanza n. 07683/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. Ha altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia origina da un contratto di sublocazione: il giudice di primo grado aveva dichiarato risolto il rapporto per inadempimento della subconduttrice e l’aveva condannata al pagamento dei canoni non corrisposti in favore dell’erede unica del sublocatore, rigettando inoltre le domande riconvenzionali della subconduttrice. Quest’ultima aveva proposto appello, ma la Corte d’appello di Firenze lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo: l’atto d’appello era stato depositato il 5 giugno 2018, mentre il termine di impugnazione scadeva il 4 giugno 2018. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto di non esaminare l’istanza di rimessione in termini, perché formulata solo nelle conclusioni all’udienza di discussione. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso, ma la Corte di cassazione ha rilevato innanzitutto l’irritualità del deposito di una memoria illustrativa, poiché la ricorrente non risultava più iscritta all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per totale mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per assoluta genericità delle censure, formulate senza specifica critica alla sentenza impugnata e senza individuare con precisione gli errori di diritto o di motivazione asseritamente commessi dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un’esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo in relazione al meccanismo dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, perché tale requisito di contenuto-forma è indispensabile per consentire alla Corte la comprensione autonoma e completa della vicenda processuale e sostanziale.
- Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono contenere censure specifiche e intelligibili contro la decisione impugnata: non sono sufficienti deduzioni generiche, apodittiche o disarticolate, che non consentano di individuare quale parte della sentenza venga contestata e per quali errori.
- L’ammissibilità del ricorso esige la precisa indicazione degli errori asseritamente contenuti nella sentenza impugnata, poiché la funzione del motivo è delimitare il devolutum e permettere il controllo di legittimità su questioni chiaramente identificate.
- L’assenza dell’intimato non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso e può escludere la regolazione delle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l’attivazione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
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