Cassazione Penale, Sentenza n. 34505/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/01/2024 che ha rigettato il reclamo contro il diniego di permessi premio richiesti ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. Il rigetto era fondato sul fatto che Perrone, ritenuto di elevata caratura criminale e non collaboratore, non aveva fornito gli elementi richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis (introdotto dal d.l. 31/10/2022, n.162 conv. con l. 199/2022) per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino, nonché l'adempimento delle obbligazioni civili/risarcitorie o la loro assoluta impossibilità. Il ricorrente deduce omissioni valutative del Tribunale: mancato accertamento preliminare se avesse già raggiunto un grado di rieducazione precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina; mancata valutazione dei documenti e del percorso trattamentale; mancata istruttoria ulteriore rispetto agli accertamenti sulle presunte intenzioni risarcitorie e sulle modalità di adempimento; illegittima assolutizzazione del dato della mancata collaborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha rilevato plurime carenze: il Tribunale non ha preliminarmente verificato se, prima dell'entrata in vigore del d.l. 162/2022, Perrone avesse già raggiunto "un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio" (principio di non regressione trattamentale); ha omesso di valutare compiutamente il percorso inframurario e le prove allegate dalla difesa; ha fatto un uso eccessivo e determinante della mancata collaborazione per dedurre attualità dei collegamenti, in contrasto con la giurisprudenza e con la pronuncia della Corte costituzionale; ha trascurato la possibilità/dovere del giudice di svolgere approfondimenti istruttori (anche d'ufficio) e di accertare adempimenti risarcitori o l'impossibilità di essi. La Corte ha disposto che, nel rinvio, il giudice verifichi preliminarmente lo stato rieducativo anteriore alla nuova normativa e poi valuti se siano state allegate circostanze specifiche richieste dalla nuova disciplina e, se necessario, integri l'istruttoria.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (comma 1 e 1-bis)
il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ... purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti
La Corte interpreta la norma come più gravosa rispetto al previgente assetto: introdotto un onere di allegazione di specifici elementi e la necessità di adempimento delle obbligazioni civili o la dimostrazione della loro impossibilità. Tuttavia la norma non sopprime il dovere del giudice di considerare il percorso rieducativo già compiuto e di svolgere accertamenti d'ufficio.
d.l. 31/10/2022, n. 162, conv. con legge 30/12/2022, n. 199
Ha novellato l'art. 4-bis rendendo i requisiti per l'accesso ai permessi premio più rigorosi (aggiungendo l'adempimento delle obbligazioni civili e l'obbligo di allegare elementi specifici diversi dalla mera condotta carceraria). La Corte conferma la piena applicabilità immediata della nuova disciplina ai procedimenti pendenti, fermo il principio di non regressione trattamentale.
sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
"la situazione della persona detenuta ... doveva ritenersi oggetto ... di una presunzione relativa di perdurante pericolosità, vincibile soltanto con l'acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l'attualità di collegamenti ... quanto il pericolo che questi legami potessero essere riannodati"
La Corte di Cassazione ricorda che la presunzione di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione è relativa e può essere superata con elementi anche di natura logica; inoltre la disciplina più rigorosa non può disconoscere il percorso rieducativo già raggiunto (divieto di regressione trattamentale).
Riferimento alla norma che disciplina l'istanza di permessi premio; il ricorso riguarda il diniego di permessi basato sull'applicazione dell'art. 4-bis.
Norma sulla collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione costituisce il presupposto della presunzione relativa di perdurante pericolosità ma non l'unico elemento valutabile.
Riafferma i poteri officiosi del giudice di sorveglianza di svolgere accertamenti istruttori d'ufficio per completare la prova quando necessario.
art. 627 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi ai motivi di ricorso e ai limiti di enunciazione; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha reiterato argomentazioni già censurate dalla Cassazione rescindente, ma il vizio principale era di merito nell'omessa valutazione e nell'istruttoria incompleta.
Massime di principio
- La mancata collaborazione con la giustizia produce una presunzione relativa di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma tale presunzione è superabile: il detenuto deve allegare elementi specifici, diversi dalla sola condotta carceraria, per escludere attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino.
- Dopo le modifiche del d.l. 162/2022 l'accesso ai permessi premio richiede anche l'adempimento delle obbligazioni civili/risarcitorie conseguenti alla condanna o la prova dell'assoluta impossibilità di adempiere; tuttavia il giudice deve verificare se il detenuto, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, avesse già raggiunto un grado di rieducazione tale da non poter essere retrocesso (principio di non regressione trattamentale).
- L'onere del detenuto è essenzialmente di allegazione (prospettazione di massima) di fatti idonei a contrastare la presunzione; non è richiesta prova piena. Il giudice ha il potere e il dovere di integrare l'istruttoria d'ufficio ove necessario per chiarire elementi rilevanti (es. verifiche su adempimenti risarcitori, contatti con terzi, informazioni di polizia).
- Elementi di natura logico-inferenziale (assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, regolare condotta, partecipazione al trattamento, revoca del regime di 41-bis) possono contribuire a dimostrare l'assenza di collegamenti, ma non sono di per sé sufficienti se non corredati da elementi ulteriori e specifici richiesti dalla norma.
- Il giudice deve sempre bilanciare la biografia criminale con il percorso rieducativo concreto: non è ammesso sovrastimare automaticamente la mancata collaborazione fino a rendere impossibile ogni rivalutazione del percorso rieducativo già completato.
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