Cassazione Penale, Sentenza n. 8139/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis c.p., deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prove/testimoni inizialmente ammessi (art. 495 c.p.p.); (2) violazione per la mancata assunzione di una prova decisiva; (3) vizio di motivazione con riferimento alle prove e ai documenti acquisiti, lamentando anche la mancata audizione dell'imputato per motivi di lavoro; (4) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (contestando che non risultasse provata l'acquisizione di un veicolo privo di documenti o di attività di contraffazione e sostenendo l'assenza del dolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che: (a) i provvedimenti del Tribunale relativi all'ammissione e alla successiva revoca dell'audizione dei testi sono stati adottati con il previsto contraddittorio e, ove la difesa non abbia eccepito tempestivamente (art. 182 c.p.p.), la doglianza è tardiva e il vizio è sanato; (b) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'impugnazione (art. 603 c.p.p.) e può essere rifiutata se non indispensabile per decidere; (c) la mancata audizione dell'imputato non costituisce di per sé motivo decisivo per la cassazione (art. 606, comma 1, lett. d)); (d) la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza degli elementi del reato è congrua e fondata sugli elementi probatori (modalità di acquisto del veicolo, incongruenza tra targhe/documenti e il mezzo) e la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del merito. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata al caso (ricettazione/illecita acquisto di beni). La Corte ha ritenuto provati gli elementi materiali e il quadro indiziario idoneo a configurare il reato.
Disciplina i poteri del giudice in ordine all'ammissione delle prove: il giudice provvede sentite le parti valutando pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità; può revocare ammissioni già disposte. La Corte ha confermato che le revoche erano emesse nel contraddittorio o comunque non impugnate tempestivamente, per cui non viziavano il processo.
Stabilisce i termini per eccepire vizi e provvedimenti interlocutori. La Corte ha richiamato l'obbligo della difesa di sollevare tempestivamente l'eccezione; la mancata contestazione nell'immediatezza ha reso tardiva la doglianza.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: istituto eccezionale e discrezionale, utilizzabile solo se indispensabile perché il giudice non sia in grado di decidere sugli atti esistenti. La Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto di rinnovare l'istruttoria nel caso concreto.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. d) ed e))
Limiti del ricorso per cassazione: lett. d) esclude la rilevabilità in Cassazione di vizi attinenti alla valutazione della prova secondo il normale apprezzamento del giudice di merito (es. esame non decisivo dell'imputato); lett. e) riguarda il vizio di motivazione valutabile in Cassazione (completezza e logicità). La Corte ha applicato questi limiti per escludere la riedizione di valutazioni di merito non censurabili.
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indica modalità procedurali straordinarie adottate nel procedimento.
Massime di principio
- Le contestazioni relative alla mancata assunzione di prove o alla revoca di ammissioni devono essere sollevate tempestivamente (art. 182 c.p.p.); se la difesa non eccepisce nei termini, la doglianza è generalmente inammissibile o priva di effetti.
- L'art. 495 c.p.p. autorizza il giudice a valutare pertinenza, rilevanza e non manifesta superfluità delle prove e a revocare ammissioni non ancora espletate; la revoca è nulla solo se pronunciata senza il necessario contraddittorio.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è un rimedio eccezionale e discrezionale: va richiesta con argomentazione chiara sulla indispensabilità della prova e può essere legittimamente respinta se il giudice ritiene che gli atti già acquisiti siano sufficienti per decidere.
- La mancata audizione dell'imputato non determina automaticamente la nullità del giudizio in Cassazione: l'omissione può essere irrilevante se la prova avrebbe avuto natura meramente non decisiva (art. 606, comma 1, lett. d)).
- In Cassazione non è consentito riscrivere il giudizio di merito: il controllo è limitato alla verifica della completezza, logicità e correttezza della motivazione dei giudici di merito (art. 606, lett. e)).
- Quando si lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è necessario dimostrare che gli elementi probatori escludono ogni fondamento alla ricostruzione fatta dai giudici di merito; un'alternativa lettura degli atti non è sufficiente per la Cassazione.
- Per preservare possibili impugnazioni è prudente documentare e contestare immediatamente in udienza ogni provvedimento interlocutorio che si ritenga lesivo (richiesta di verbalizzazione dell'udienza e tempestiva eccezione scritta o orale).
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