Cassazione Penale, Sentenza n. 37151/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque; il ricorrente denunciava, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza di motivazione e mancata analisi critica e autonoma del decreto impugnato, nonché richiamava le sue gravi condizioni psico-fisiche e l'assenza della pericolosità sociale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le ragioni principali sono: (i) tardività del deposito del ricorso (il decreto impugnato del 21/01/2022 era stato notificato e il termine di dieci giorni per proporre ricorso iniziava a decorrere il 02/02/2022, mentre il ricorso è stato presentato il 15/02/2022); (ii) nell'ambito del procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, per cui un vizio esclusivamente di motivazione non costituisce base ammessa di impugnazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il ricorrente aveva formulato il motivo richiamando questa disposizione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che, anche se richiamata, tale censura sia inidonea nel procedimento di prevenzione perché la Cassazione è ammessa solo per violazione di legge in base alla normativa speciale
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Interpretata come limitazione della giurisdizione della Cassazione nelle misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, escludendo quindi l'impugnazione fondata su vizi di merito o di motivazione
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00)
Massime di principio
- Verificare con attenzione i termini di impugnazione: il termine breve (10 giorni) decorre dalla data di notificazione e la tardività determina l'inammissibilità per irretrattabilità del decreto
- Nei procedimenti di prevenzione (d.lgs. 159/2011) la Cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge; non sono quindi efficaci i ricorsi fondati esclusivamente su vizi di motivazione o sulla diversa valutazione della pericolosità sociale
- Se si vuole impugnare la valutazione motivazionale nella misura di prevenzione, occorre trasformare le censure in questioni di diritto (cioè evidenziare specifiche violazioni normative o errori di applicazione della legge) oppure utilizzare altri rimedi previsti (es. riesame o istanze in sede di esecuzione) ove consentito
- Prestare attenzione alle notifiche e alla decorrenza dei termini: eventuali difetti di notifica vanno denunciati tempestivamente e documentati per interrompere o sospendere la decorrenza del termine
- Essere consapevoli delle conseguenze processuali dell'inammissibilità: oltre al rigetto del ricorso, possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende)
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