Sentenza del 11/09/2019 n. 22675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso, in via generale, l'autonoma organizzazione per i medici convenzionati con il SSN. Ha inoltre denunciato l'omesso esame dell'utilizzo di personale dipendente da parte della contribuente. La questione riguardava il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005-2009 e la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, nel risultato, il diritto della contribuente al rimborso dell'IRAP. Ha precisato che l'attività del medico convenzionato con il SSN non è automaticamente esclusa né automaticamente assoggettata all'IRAP: occorre una valutazione concreta dei mezzi impiegati e del lavoro altrui. Nel caso specifico, l'unica unità lavorativa, con costi annuali compresi tra 4.922 e 9.020 euro, è stata ritenuta compatibile con un collaboratore ausiliario o addetto a mansioni esecutive, senza superare la soglia indicativa dell'autonoma organizzazione. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, cioè con mezzi o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Cass., Sez. Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
L'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale superiore a un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Cass., Sez. Unite, 12 maggio 2009, n. 12108
Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP deve provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 2001, n. 156
L'IRAP non è un'imposta sul reddito, ma colpisce il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate; per il lavoro autonomo l'organizzazione non è necessariamente connaturata all'attività e deve essere verificata concretamente.
Cass. 17 maggio 2018, n. 12084
L'impiego di un infermiere generico part-time, quale assistente di sedia con mansioni meramente esecutive, non integra di per sé autonoma organizzazione se non accresce le potenzialità professionali del medico.
Cass. 6 ottobre 2017, n. 23466
Due lavoratori part-time sono tendenzialmente equivalenti a un lavoratore a tempo pieno, ma la valutazione deve comunque essere effettuata in concreto.
Massime di principio
- Per i professionisti, compresi i medici convenzionati con il SSN, l'assoggettamento all'IRAP non dipende dalla categoria professionale, ma dalla concreta presenza di un'autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di un solo collaboratore addetto a segreteria o a mansioni meramente esecutive, soprattutto con costi contenuti e compatibili con un dipendente ausiliario, normalmente non supera la soglia necessaria per l'IRAP.
- La presenza di personale dipendente non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre valutarne numero, orario, mansioni, costo e capacità di potenziare l'attività professionale.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve documentare l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di lavoro altrui significativo.
- Il giudice deve esaminare le caratteristiche effettive dell'attività svolta nel periodo d'imposta, evitando presunzioni automatiche valide per un'intera categoria professionale.
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