Cassazione Civile, Ordinanza n. 37649/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da più dipendenti della scuola, assunti come docenti o collaboratori scolastici con una successione di contratti a tempo determinato, volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del Ministero e rigettato la domanda, ritenendo che la successiva stabilizzazione di quasi tutte le ricorrenti mediante procedure selettive/concorsuali o mediante l'applicazione della L. n. 107/2015 avesse già integrato una misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto UE; per una ricorrente era inoltre emerso che, salvo il primo contratto, le supplenze avevano riguardato posti vacanti in organico di fatto. In cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) l'estinzione del giudizio di appello per nullità dell'atto di riassunzione depositato dalla difesa erariale in forma cartacea anziché telematica, in asserita violazione dell'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012; 2) la violazione dei principi sul risarcimento del danno in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite; 3) la questione pregiudiziale di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione di una misura risarcitoria/indennitaria quando intervenga l'immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; 4) la questione di legittimità costituzionale della medesima esclusione; 5) la violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione, in appello, di nuove contestazioni e nuove prove da parte del Ministero, nonché per il mancato rilievo della non contestazione delle allegazioni dei lavoratori circa la natura stabile delle esigenze di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, qualificando come mera irregolarità e non come nullità il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, in assenza di espressa comminatoria. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., i motivi dal secondo al quarto, perché la Corte territoriale aveva deciso conformemente alla giurisprudenza di legittimità già consolidata in materia di stabilizzazione del personale precario della scuola e di sufficienza della stessa a escludere ulteriori danni, senza che emergessero ragioni per mutare orientamento o per rimettere nuovamente le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato gli atti processuali rilevanti per verificare la dedotta novità delle difese ministeriali e la contestazione/non contestazione dei fatti. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni, ed è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
Il deposito dell'atto di riassunzione in forma cartacea, anziché telematica, è stato ritenuto mera irregolarità non sanzionata da nullità in assenza di espressa previsione.
La nullità processuale non può essere affermata senza una specifica comminatoria o senza che l'atto abbia impedito il raggiungimento dello scopo.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e non emergono elementi per mutare orientamento.
Richiamato a sostegno del rinvio alla motivazione conforme ai precedenti consolidati.
Richiamato per legittimare il rinvio alla motivazione della giurisprudenza consolidata.
primo secondo comma; comma 3
La doglianza sulle nuove difese e sui nuovi documenti in appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica e autosufficiente allegazione degli atti rilevanti.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Richiamata come base normativa della stabilizzazione del personale scolastico precario, valorizzata come misura satisfattiva dell'abuso.
direttiva 1999/70/CE
La questione di compatibilità della disciplina interna sull'esclusione del risarcimento è stata reputata già risolta in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stata la base formale del motivo relativo alla violazione di legge sul risarcimento del danno.
art. 3 Cost.
Invocato per la denunciata disparità di trattamento nella disciplina risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e agli obblighi derivanti dal diritto UE.
Massime di principio
- Nel processo civile, il deposito di un atto processuale in forma diversa da quella prescritta dalla normativa telematica non comporta nullità se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando investe questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte e non offre argomenti idonei a provocarne il mutamento o una nuova rimessione alle Corti superiori.
- Nelle controversie sul precariato scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può essere valorizzata come misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze, salvo specifica allegazione e prova di danni ulteriori.
- Chi censura in cassazione la violazione dell'art. 345 c.p.c. o il mancato rilievo di una non contestazione deve riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali rilevanti, perché l'accertamento del contenuto della contestazione è riservato al giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, la mera riproposizione di questioni di costituzionalità o di compatibilità eurounitaria, senza nuovi e decisivi elementi, non è sufficiente a superare il filtro di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →