Ordinanza n. 721/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n. M_D -OMISSIS- recante ad oggetto “Allievo 235° corso -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 24.02.2025; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4.07.2025: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n. M_D -OMISSIS- recante ad oggetto “Allievo 235° corso -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 28.05.2025; - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11.02.2026: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare M_D -OMISSIS- avente ad oggetto “Concorso, per esami, per l’ammissione di 155 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2026-2027 indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-in data 4 dicembre 2025 (bando di concorso). Istanza formulata per conto del Sig. -OMISSIS-” notificato via pec in pari data allo scrivente difensore. (ALLEGATO); - nonché relativamente al ricorso per motivi aggiunti presentato avverso il “Provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale militare – 1° Reparto Reclutamento e disciplina prot. n. M_D -OMISSIS- recante ad oggetto “Allievo 235° corso -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-. Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia ai sensi dell’art. 665, comma 1 e comma 2, lettera b) e comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)” indirizzato al Comando della Scuola Militare “Nunziatella” e notificato all’interessato il 28.05.2025. - nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non noti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione ministeriale di chiarimenti sui requisiti di partecipazione a un concorso per l’ammissione all’Accademia Aeronautica, con richiamo al bando e ai precedenti provvedimenti di dimissione d’autorità e proscioglimento dalla ferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti ministeriali relativi alla proposta di dimissione d’autorità, al proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e al rinvio alla famiglia, nonché, con secondi motivi aggiunti, una comunicazione ministeriale resa su istanza del difensore in merito alla possibilità di partecipare al concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2026-2027. Per i secondi motivi aggiunti ha chiesto anche la sospensione cautelare degli effetti del precedente provvedimento notificato il 28 maggio 2025. Il giudice ha esaminato, nella fase cautelare, il fumus boni iuris e il periculum in mora, rilevando che la comunicazione impugnata si limitava a richiamare il bando, il quale riproduceva i requisiti previsti dall’art. 635, comma 1, lettera f), del Codice dell’ordinamento militare, e i precedenti provvedimenti amministrativi già adottati nei confronti del ricorrente. Secondo il ricorrente, tale comunicazione avrebbe inciso sulla sua posizione rispetto alla partecipazione concorsuale; il giudice ha invece ritenuto che essa non contenesse una nuova determinazione amministrativa lesiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti. Ha escluso il fumus boni iuris perché l’atto contestato è privo di natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile: l’Amministrazione si è limitata a fornire chiarimenti su richiesta del difensore, richiamando il bando e precedenti provvedimenti già adottati, senza svolgere una nuova istruttoria, rivalutare gli interessi o modificare situazioni giuridiche già definite. La lesione dell’interesse legittimo avrebbe potuto derivare, eventualmente, da un futuro provvedimento di esclusione dal concorso, avente carattere autoritativo, ma tale fattispecie non era ancora presente. È stata inoltre ritenuta inammissibile la reiterata richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento notificato il 28 maggio 2025, già oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti, rispetto al quale il ricorrente aveva rinunciato alla precedente istanza cautelare. Il TAR ha altresì ritenuto insussistente il periculum in mora, ha confermato l’udienza pubblica del 14 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 665, commi 1, 2, lettera b), e 3, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Proposta di dimissione d’autorità, proscioglimento dalla ferma speciale di tre anni e rinvio alla famiglia
La disposizione è richiamata quale base dei precedenti provvedimenti di dimissione d’autorità e proscioglimento dalla ferma speciale, non direttamente scrutinati in questa fase cautelare.
art. 635, comma 1, lettera f), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il requisito concorsuale richiamato nella comunicazione ministeriale è riportato nel bando; il suo mero richiamo non costituisce una nuova determinazione lesiva.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa resa in risposta a un’istanza di chiarimenti non è autonomamente impugnabile quando si limiti a richiamare la disciplina applicabile e precedenti provvedimenti già adottati, senza nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi o modificazione di situazioni giuridiche.
- La lesione dell’interesse legittimo, in una procedura concorsuale, si configura con riferimento al provvedimento autoritativo di esclusione o ad altro atto concretamente lesivo, non con la mera comunicazione informativa che anticipi l’interpretazione dell’Amministrazione.
- È inammissibile la reiterazione della domanda cautelare diretta contro un provvedimento già oggetto di precedente ricorso per motivi aggiunti, quando sulla precedente istanza il ricorrente abbia rinunciato alla tutela interinale.
- La tutela cautelare richiede sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; l’assenza di uno dei due presupposti impedisce la concessione della sospensione.
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