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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00849/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un atto di contestazione di sanzioni per il ritardato pagamento delle accise sull’energia elettrica relative all’anno 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che il pagamento, pur effettuato dopo l’avviso, escludesse le sanzioni perché la società disponeva di crediti compensabili e non vi sarebbe stato danno per l’Erario. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il pagamento era intervenuto dopo la notifica dell’atto di accertamento e quindi non integrava ravvedimento operoso; 2) violazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 504/1995, censurando l’affermazione della CTR circa l’assenza di danno erariale per il pagamento tardivo; 3) violazione degli artt. 53 e 55 del TUA, contestando l’idea che la presenza di crediti compensabili su base nazionale potesse escludere il debito, poiché la compensazione sarebbe operativa solo in ambito provinciale e, comunque, il trasferimento del credito non era stato previamente autorizzato, oltre a riguardare un importo inferiore e a essere stato chiesto poco prima della scadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi del ricorso. Ha osservato che la contribuente non aveva contestato il credito per accise e aveva pagato integralmente solo dopo l’emissione dell’avviso di pagamento; tale pagamento era tardivo e non poteva qualificarsi come ravvedimento operoso, perché avvenuto dopo la notificazione dell’atto di accertamento e senza il contestuale versamento delle sanzioni previste. La Corte ha inoltre escluso che potesse dirsi inesistente un danno per l’Erario, essendo il versamento avvenuto oltre il termine di legge. Quanto alla compensazione, ha affermato che il trasferimento del credito d’imposta da una provincia all’altra richiede espressa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria e, prima di tale autorizzazione, la compensazione non può operare verso il debito erariale. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il ravvedimento operoso non è utilizzabile quando il pagamento avviene dopo la notificazione dell’atto di accertamento e senza il versamento delle sanzioni nella misura prevista dalla norma.

  • art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Il pagamento tardivo dell’accisa integra un pregiudizio per l’Erario, sicché non può escludersi il danno per il solo fatto dell’avvenuto pagamento integrale successivo alla scadenza.

  • artt. 53 e 55 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Il trasferimento del credito d’imposta tra province richiede previa autorizzazione amministrativa; prima di tale autorizzazione la compensazione non può operare per estinguere il debito erariale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione di legge.

Massime di principio

  • Il pagamento eseguito dopo la notificazione dell’atto impositivo non integra ravvedimento operoso se non ricorrono i presupposti legali previsti dalla disciplina speciale, inclusa la tempestività rispetto all’accertamento e il versamento delle sanzioni dovute.
  • Il pagamento tardivo di un tributo non esclude di per sé il danno erariale, poiché il pregiudizio può consistere anche nel ritardo con cui l’amministrazione riceve quanto dovuto.
  • La compensazione di crediti d’imposta soggetti ad autorizzazione non è liberamente opponibile al debito tributario fino al rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa; in difetto, il debito deve essere estinto nei termini ordinari.
  • In tema di accise, la presenza di crediti teoricamente trasferibili non consente di paralizzare la pretesa sanzionatoria se il meccanismo di trasferimento/compensazione non si è perfezionato nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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