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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23806 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento dei ricavi del contribuente per il 1999: quelli dichiarati erano inferiori a quelli risultanti dai parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva annullato l’avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2008, depositata il 29 dicembre 2008, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo insufficienti i soli parametri presuntivi in assenza di riscontri contabili o documentali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione della disciplina dei parametri e dell’art. 2697 c.c., perché il contribuente non avrebbe fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento; e motivazione insufficiente, per non avere la CTR esaminato adeguatamente le prove e le deduzioni del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la CTR aveva attribuito valore preclusivo alla mancanza di ulteriori riscontri documentali dell’Amministrazione, senza compiere la necessaria valutazione comparativa tra le presunzioni derivanti dai parametri e le deduzioni del contribuente. Ha cassato la sentenza e rinviato a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli, che dovrà effettuare un nuovo esame applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento.

Norme richiamate

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti

    la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

    I parametri non dimostrano automaticamente la maggiore redditività per il solo fatto dello scostamento: costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia probatoria si forma all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

    L’accertamento basato sui parametri deve spiegare perché lo standard è applicabile alla specifica attività e perché le contestazioni del contribuente non sono state accolte; non basta indicare lo scostamento.

  • Codice civile, art. 2697

    L'esito dei contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

    In giudizio l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente può offrire liberamente controprova, anche mediante presunzioni semplici e anche se non ha partecipato al contraddittorio amministrativo.

Massime di principio

  • Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore, da solo, non basta a fondare l’accertamento: occorre il contraddittorio preventivo e una valutazione concreta degli elementi emersi.
  • L’Ufficio deve motivare sia l’applicabilità dello standard alla specifica attività sia il rigetto delle giustificazioni del contribuente.
  • Il contribuente può provare in giudizio le ragioni dello scostamento con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici; non è vincolato alle sole spiegazioni fornite durante il contraddittorio amministrativo.
  • Il giudice deve confrontare analiticamente la presunzione derivante dai parametri con le deduzioni e le prove del contribuente: non può considerare decisiva, da sola, l’assenza di ulteriori verifiche documentali dell’Amministrazione.
  • La mancata risposta all’invito al contraddittorio non impedisce la difesa in giudizio, ma può essere valutata nel quadro probatorio; in tale ipotesi l’Ufficio può fondare l’accertamento sugli standard solo dando conto dell’impossibilità di instaurare il contraddittorio nonostante il rituale invito.

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