Cassazione Penale, Sentenza n. 45644/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero per carenza motivazionale, ha però disposto la restituzione soltanto della somma di denaro contante (euro 2.065,00) e non anche degli appunti sequestrati nella borsa dell'indagata. Il ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione di legge processuale nella parte in cui il riesame mantiene il vincolo reale su parte del compendio sequestrato senza fornire alcuna motivazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero sia l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui non ha disposto la restituzione di tutti i beni sequestrati. La Corte ha affermato che la totale carenza di motivazione circa la finalità probatoria del sequestro impone la restituzione integrale degli oggetti sequestrati (compreso il quaderno di appunti) e ha escluso la legittimità di una preventiva estrazione di copia da parte degli organi inquirenti quale surrogato della restituzione, trattandosi di atto ablatorio autonomo che richiede motivazione specifica
Norme richiamate
Richiamata per indicare la funzione del Tribunale chiamato a decidere in sede di riesame delle misure cautelari reali
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Titolo di reato indicato nel decreto di sequestro; la Corte osserva che la mera enunciazione del titolo di reato non è sufficiente a giustificare il vincolo probatorio senza ulteriori indicazioni
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e violazione di legge nella decisione del riesame
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è consentito per violazione di legge e per vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento incomprensibile; rientra nel perimetro della valutazione
Richiamato in relazione alla disciplina delle perquisizioni e all'acquisizione di dati informatici nel corso di perquisizioni legittime
Legge n. 48 del 18/03/2008 (ratifica Convenzione Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica)
Richiamata nel ragionamento giurisprudenziale sulla equiparazione e disciplina del sequestro dei dati informatici e sulle limitazioni all'estrazione di copie come surrogato della restituzione
Massime di principio
- La mera indicazione del titolo di reato nel decreto di sequestro non basta: il provvedimento deve motivare specificamente la necessità del vincolo reale in rapporto alla finalità probatoria
- In caso di annullamento del sequestro per carenza assoluta di motivazione, deve essere disposta la restituzione integrale dei beni sequestrati; non è legittimo mantenere il vincolo su parte del compendio senza motivazione
- L'estrazione di copie (digitali o cartacee) dall'oggetto sequestrato non può sostituire la restituzione dell'originale salvo che vi sia un atto ablatorio autonomo e motivato: trattenere copie può comportare una perdita effettiva per il titolare dell'informazione e richiede specifica base giuridica
- Quando la motivazione del provvedimento cautelare è del tutto carente, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio sia il decreto di convalida che il provvedimento del riesame
- In situazioni simili il difensore dovrebbe sollevare l'assenza o l'insufficienza della motivazione in ordine alla pertinenza e alla rilevanza probatoria degli oggetti sequestrati e chiedere la restituzione integrale, opponendosi all'estrazione di copia non preventivamente autorizzata mediante atto motivato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →