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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15354/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)

La controversia

Un promissario acquirente aveva stipulato nel 2017 due preliminari di compravendita immobiliare con una società di capitali, rappresentata dal suo amministratore e rogati da un notaio. Secondo l'attore, l'amministratore aveva omesso di informarlo dello stato di grave crisi/decozione della società e della circostanza che uno dei beni promessi in vendita era già pignorato, con l'intento di incamerare la caparra confirmatoria di 100.000 euro e senza reale volontà di addivenire al definitivo. A seguito dell'inadempimento della promittente venditrice, l'acquirente aveva inutilmente chiesto il doppio della caparra e poi agito per il risarcimento dei danni ex art. 2395 c.c. contro l'amministratore e contro il notaio, chiedendo anche la risoluzione del contratto d'opera professionale con quest'ultimo e la restituzione delle somme pagate. Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di imprese, aveva declinato la competenza ritenendo la controversia estranea ai rapporti societari e spettante al Tribunale di Matera. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, sostenendo che tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori, anche se proposte da terzi ex art. 2395 c.c., rientrano nella competenza funzionale della sezione specializzata.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di imprese. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dal terzo contro l'amministratore, fondata su una condotta posta in essere nell'esercizio dell'attività gestoria della società e nel rapporto organico con l'ente, rientri tra le controversie relative a "rapporti societari" ex art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003. Ha inoltre affermato la competenza della stessa sezione anche per la domanda contro il notaio in ragione della connessione con la controversia principale. Le spese sono state compensate per la novità della questione. È stato fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento di competenza

    individua il rimedio processuale utilizzato per contestare la decisione sulla competenza.

  • art. 2395 c.c.

    consente al terzo di agire contro l'amministratore per il danno diretto derivante dal suo fatto illecito personale.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato dal tribunale come distinta tutela, di natura contrattuale, per il danno al patrimonio sociale.

  • art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    radica la competenza della sezione specializzata per le cause relative ai rapporti societari, comprese le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi.

  • art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    richiamato per distinguere le controversie inerenti al trasferimento delle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, cui è richiesto il riferimento ai diritti scaturenti dalla titolarità delle partecipazioni.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    attribuisce alla sezione specializzata le controversie connesse ai procedimenti rientranti nelle materie di cui al comma 2.

  • d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27

    fonte normativa invocata dal ricorrente per sostenere l'ampia devoluzione alla sezione specializzata delle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

  • art. 2380-bis c.c.

    citato per la distinzione tra atti di gestione e atti strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale, distinzione ritenuta non decisiva ai fini della competenza.

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per definire il rapporto societario in senso stretto come rapporto contrattuale tra i soci.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa comprende le azioni risarcitorie proposte da chiunque contro gli amministratori di società di capitali quando il danno sia imputato a condotte poste in essere nell'esercizio dell'attività gestoria e fondate sul rapporto organico.
  • Ai fini della competenza ex art. 3 d.lgs. 168/2003 non è decisiva la qualità del soggetto che agisce in giudizio, ma la riconducibilità della condotta dedotta a un rapporto societario in senso ampio.
  • La nozione di "rapporti societari" di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003 è più ampia di quella relativa ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali e non richiede necessariamente che la controversia attenga all'esercizio di diritti del socio.
  • La competenza della sezione specializzata può estendersi anche alle domande contro soggetti diversi dall'amministratore principale quando tra le cause vi sia connessione rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003.
  • Non rileva, ai fini della competenza della sezione specializzata, la distinzione tra atti meramente strumentali all'oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono direttamente attuazione dell'oggetto sociale, se entrambi sono imputabili all'amministratore quale organo della società.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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