Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/07/2025 n. 19088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, emesso dopo una verifica fiscale sugli anni 2006-2010. Erano contestate l’omessa contabilizzazione, nel periodo ritenuto di competenza, di un contributo ministeriale e l’indebita detrazione dell’IVA su spese di pubblicità, promozione e assistenza tecnica, giudicate non inerenti. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle regole di competenza fiscale e civilistica per l’iscrizione del contributo; con il secondo ha contestato che la CTR avesse ritenuto inammissibile o inefficace l’appello dell’Ufficio sulla ripresa IVA, per asserita genericità dei motivi. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità per genericità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto i motivi intelligibili e ha prescisso dall’eccezione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il contributo doveva essere imputato all’esercizio in cui il diritto a percepirlo fosse divenuto certo; nel caso concreto, la CTR aveva individuato tale momento nel provvedimento di liquidazione del 31 dicembre 2010, successivo all’approvazione del bilancio, e anche il provvedimento ministeriale di stanziamento era successivo. Ha invece accolto il secondo motivo: l’Ufficio può assolvere l’onere di specificità dell’appello anche riproponendo le ragioni poste a fondamento dell’accertamento, quando dal gravame, considerato nel suo complesso, risulti in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto necessari e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell’IVA sulle spese contestate.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella formulazione applicabile ratione temporis

    In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell' art. 88 , comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile ratione temporis), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

    I contributi in conto esercizio concessi con un provvedimento che attribuisce un diritto soggettivo alla prestazione costituiscono sopravvenienze attive; la possibile revoca non impedisce di rilevarli. Per l’imputazione temporale occorre individuare quando il diritto a percepirli sia divenuto certo, secondo le circostanze concrete e il provvedimento concessivo.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero pubblicazione, se non recettizio, avveramento della condizione, se condizionati, ecc.: Cass., 19430/2018 ; Cass., 14156/2021 ).

    La competenza dei contributi in conto esercizio si determina in base al momento in cui il diritto a percepirli è certo, non semplicemente alla data della domanda. La Corte ha ritenuto rilevante, nel caso concreto, il provvedimento di liquidazione del 31 dicembre 2010, successivo all’approvazione del bilancio.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).

    L’appello tributario non richiede necessariamente una formulazione analitica e separata di ogni censura: la riproposizione delle ragioni originarie è sufficiente se, letta insieme al contenuto complessivo dell’atto, manifesta in modo inequivoco il dissenso dalla decisione di primo grado e i motivi della contestazione.

Massime di principio

  • Per i contributi in conto esercizio, la competenza fiscale dipende dal momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli; la presentazione della domanda, da sola, non determina necessariamente l’imputazione al relativo esercizio.
  • Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione può essere specifico anche quando ripropone le ragioni già sostenute a difesa dell’accertamento, purché dal gravame nel suo complesso sia chiaro quali statuizioni vengono contestate e perché.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa tributaria interessata dal motivo accolto: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti di fatto e decidere nuovamente la questione secondo il principio di diritto enunciato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.