Sentenza n. 322/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 478/2023 in data 11 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 478/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 478/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a usufruire della carta docente del valore nominale di 500 euro annui, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero a consentirne la fruizione. Secondo la ricorrente, il Ministero, benché destinatario della notificazione della sentenza, non aveva eseguito il giudicato né accreditato l’importo complessivo di 2.000 euro. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. La ricorrente ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha altresì esaminato la tempestività dell’azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali, nonché la validità della procura conferita per il giudizio civile ai fini del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero il 5 agosto 2025 e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione rimasta contumace. Ha considerato decorso anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di porre in essere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento generale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma sanzionatoria per il ritardo è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso consente, nel caso concreto, l’esperimento dell’azione di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto assimilabile al processo di esecuzione quando riguarda una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato, ai fini dell’estensione dello ius postulandi conferito con la procura del giudizio civile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali stabiliti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione presso un indirizzo PEC istituzionale idoneo, unitamente al decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni statali, consente di ritenere integrati i presupposti temporali per il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, a fronte della documentazione prodotta dall’interessato sul giudicato e sull’inadempimento, consentono di accertare l’omessa esecuzione della pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione, parametrandola agli interessi legali sull’importo oggetto della condanna e facendola decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione inadempiente, per provvedere all’esecuzione sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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