Cassazione Penale, Ordinanza n. 28948/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per il delitto di cui all'art. 334 c.p. Contestava il giudizio di responsabilità, la pretesa irritualità del sequestro prodromico all'affidamento del mezzo, la valutazione delle prove, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in gran parte riproduttivi di doglianze già esaminate nei gradi di merito e, per il resto, generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Il provvedimento richiama il delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro come titolo di condanna confermato in appello, senza affrontarne nel merito la configurabilità oltre a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis c.p.
La Corte prende atto della censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma la ritiene inammissibile perché non si confronta in modo specifico con la motivazione di merito.
art. 62-bis c.p.
La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche viene ritenuta inammissibile per genericità e perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se restano generici o assertivi, non possono essere scrutinati nel merito.
- La deduzione del difetto di dolo, del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena non è ammissibile in cassazione se mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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