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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26837/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 13/06/2023 che ha sostituito la pena di anni 3 di reclusione (per peculato, art. 314 c.p., irrogata definitivamente in appello il 3/4/2023) con il lavoro di pubblica utilità per 2190 ore. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione di norme (artt. 656, comma 1 e 5; 663 c.p.p.; art. 70, terzo comma, legge 24/11/1981 n. 689 come modificata; art. 3 Cost.) sostenendo che Murgia era già stato condannato a 2 anni di reclusione (per bancarotta fraudolenta, sentenza definitiva 19/7/2022) e che, per effetto del cumulo delle pene, la somma delle pene inflitte supera il limite di 4 anni oltre il quale la legge impedirebbe la sostituzione; il ricorrente sostiene, inoltre, che non rileva se la precedente pena fosse o meno anch'essa sostituita, invocando il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che, per valutare il limite massimo quadriennale rilevante ai fini della sostituibilità, occorre fare riferimento alla pena complessivamente "irrogata" in sede di cognizione (pena unica risultante dalla commisurazione), non alla pena residua dopo operazioni esecutive o a eventuali ulteriori condanne non incluse nel titolo esecutivo valutato dal Pubblico ministero. Il Tribunale dell'esecuzione ha correttamente applicato l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (regime transitorio) e la disciplina riformata (art. 71 d.lgs. n. 150/2022 e art. 58 legge n. 689/1981), potendo tenere conto delle circostanze ex art. 133 c.p. per la valutazione della meritevolezza della pena sostitutiva. Le ulteriori condanne dell'imputato possono rilevare soltanto ai fini della valutazione di merito per concedere o negare la pena sostitutiva, ma non per allargare il calcolo del limite dei quattro anni se quelle condanne non sono state comprese nel cumulo determinato dal PM ai sensi dell'art. 663 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    testo nella sentenza citato come norma di transizione

    Stabilisce il regime di transizione e attribuisce al giudice dell'esecuzione i poteri del giudice della cognizione nella parte più favorevole al reo; applicata per giustificare la possibilità, in sede esecutiva, di valutare la sostituzione secondo i nuovi criteri

  • art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    citata come base normativa della misura concreta (lavoro di pubblica utilità)

    Individua il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva applicabile in alternativa alla detenzione

  • art. 70, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689

    "Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro..."

    Regola il cumulo delle pene sostitutive: la disciplina rileva quando le pene sostitutive da applicare in concreto risultano dal cumulo determinato dal PM; non va automaticamente estesa a condanne non comprese in quel titolo esecutivo

  • art. 656 c.p.p.

    citato dal ricorrente (comma 1 e 5) in relazione ai limiti per le misure alternative

    Parte del codice di procedura penale richiamata nella contestazione sui limiti della sostituibilità; la Corte precisa che i limiti pertinenti vanno riferiti alla pena inflitta in cognizione

  • art. 663 c.p.p.

    citato più volte in sentenza in relazione al cumulo operato dal Pubblico ministero

    Dispositivo che disciplina il cumulo ai fini dell'esecuzione; il cumulo determinato dal PM individua il "titolo di riferimento" per il calcolo della pena unica a ogni effetto giuridico

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente per vizio di discriminazione

    Il principio di uguaglianza è stato valutato dalla Corte: l'interpretazione richiesta dal ricorrente sarebbe ingiusta solo se estendesse automaticamente il computo delle pene con effetti discriminatori, ma la Corte ritiene che la norma processuale contempli già garanzie e criteri obiettivi

  • art. 657 c.p.p.

    citato in relazione alle operazioni di calcolo esecutivo

    Rilevante per il calcolo della pena residua nella fase esecutiva, ma non per il parametro da usare ai fini del limite quadriennale di sostituibilità, che è la pena inflitta in cognizione

  • art. 58 legge n. 689/1981

    citato come riformato dal d.lgs. n. 150/2022 per estendere l'operatività dei criteri dell'art. 133 c.p.

    Introduce l'obbligo di considerare gli indici di gravità soggettiva e oggettiva (art. 133 c.p.) nella valutazione dell'applicabilità delle pene sostitutive

  • art. 71 d.lgs. n. 150/2022

    richiamato nella sentenza come norma che ha ridisegnato le sanzioni sostitutive e innalzato il limite a quattro anni

    Riforma il sistema delle pene sostitutive ampliandone l'ambito (limite fino a 4 anni) e accentua il ruolo della valutazione in sede di cognizione

  • art. 73, 76, 74, 75 c.p.

    richiamati per i principi sul cumulo e sulla determinazione della pena unica

    Articoli che disciplinano la formazione della pena unica in caso di concorso di reati e la rilevanza delle diverse specie di pena ai fini degli effetti giuridici

  • art. 565 comma 5 c.p.p.

    menzionato dal ricorrente a sostegno del limite quadriennale per le misure alternative

    Norma citata dal ricorrente per analogia; la Corte non la ritiene determinante per l'interpretazione della sostituibilità delle pene brevi secondo la riforma

  • art. 20-bis c.p.

    citato nella sentenza come riferimento alla disciplina delle pene (nomina riportata nel testo)

    Richiamato nella sentenza in relazione al quadro delle sanzioni sostitutive; la Corte indica che soltanto quando la pena inflitta non eccede il limite quadriennale entra in gioco la valutazione sulla sostituibilità con pene alternative

Massime di principio

  • Il limite massimo di 4 anni per l'accesso alle pene sostitutive va riferito alla pena complessivamente irrogata in sede di cognizione (pena unica risultante dalla commisurazione), non alla residua da espiare dopo operazioni di calcolo esecutivo.
  • Per stabilire se una nuova condanna impedisca la sostituzione, il giudice dell'esecuzione prende come riferimento il cumulo che il Pubblico ministero ha formato ai sensi dell'art. 663 c.p.p.; condanne non incluse in quel cumulo non incidono sul computo del limite dei 4 anni.
  • Il giudice deve utilizzare gli indici dell'art. 133 c.p. (gravità oggettiva e soggettiva, esigenze di prevenzione speciale) per valutare la meritevolezza della pena sostitutiva; condanne successive possono influire su tale valutazione di merito, ma non automaticamente sul calcolo del limite legale.
  • L'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ha un effetto transitorio favorevole al reo e attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri analoghi a quelli del giudice di cognizione per l'applicazione della nuova disciplina: va dunque verificata la compatibilità della sostituzione alla luce della riforma.
  • Quando più pene sostitutive concorrono, se il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede i quattro anni, le sostitutive si applicano distintamente; se eccede, si applica per intero la pena sostituita salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore a quattro anni.
  • In sede operativa è fondamentale verificare quale sia il titolo esecutivo attivato dal PM e come sia stato calcolato il cumulo: questo file documentale (atti del PM, provvedimenti di cumulo) determina il parametro giuridico di riferimento.

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