Cassazione Civile, Ordinanza n. 30333/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società attrice)
La controversia
Una società dolciaria aveva convenuto in giudizio la società incaricata di custodire nei propri magazzini 60.000 uova di cioccolato pasquali, lamentando che, a causa dell'interruzione del sistema di refrigerazione protrattasi nei mesi estivi, parte della merce era andata deteriorata e chiedendo il risarcimento dei danni. La convenuta aveva contestato la domanda e aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, pur ritenendo provato l'inadempimento della depositaria, aveva respinto l'impugnazione per difetto di prova del quantum, escludendo la possibilità di liquidazione equitativa. In cassazione la società attrice ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1226 c.c. per avere il giudice d'appello negato il risarcimento nonostante fosse accertata l'esistenza del danno, senza procedere a liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la domanda di risoluzione non fosse mai stata proposta nei gradi di merito e che, dunque, non vi fosse alcuna omessa pronuncia; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta accertato l'inadempimento e l'esistenza di un danno almeno parziale, il giudice di merito non poteva fermarsi a un non liquet sul solo quantum, ma doveva procedere, ove ricorressero difficoltà apprezzabili di prova, a una liquidazione equitativa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda di risarcimento del danno per inadempimento è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto; il risarcimento resta comunque azionabile anche senza chiedere la risoluzione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per l'omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la domanda di risoluzione non risultava proposta.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il paradigma di censura utilizzato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza nella parte in cui è stata negata la liquidazione del danno.
È richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura era volta a sostenere che, una volta provato l'an debeatur, il giudice dovesse procedere alla quantificazione secondo i criteri consentiti.
Il potere di liquidazione equitativa è ricondotto al più generale potere di valutazione del giudice sui fatti di causa e sulle prove disponibili.
La liquidazione equitativa è consentita quando il danno è provato nella sua esistenza ma non è possibile provarne il preciso ammontare, anche per una difficoltà apprezzabile e non solo assoluta.
Il potere di liquidazione equitativa del danno è richiamato anche in materia di responsabilità aquiliana, secondo il medesimo criterio di supplenza nella stima del quantum.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione: il creditore può chiedere il solo risarcimento senza dover cumulare o proporre la domanda di risoluzione.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se la domanda sia stata effettivamente proposta e non esaminata; se la domanda non risulta introdotta nei gradi di merito, il vizio non è configurabile.
- Quando l'inadempimento e l'esistenza del danno siano stati accertati, il giudice non può limitarsi a negare la domanda per mancata prova del quantum se la sua esatta determinazione è difficoltosa: deve valutare la liquidazione equitativa.
- La liquidazione equitativa del danno è consentita non solo quando la prova dell'ammontare sia impossibile in senso assoluto, ma anche quando sia seriamente difficoltosa; il potere è discrezionale ma non arbitrario.
- Il ricorso al criterio equitativo non può sostituire la prova dell'esistenza del danno o della responsabilità, ma può colmare l'impossibilità o notevole difficoltà di una quantificazione precisa dopo che l'an sia stato dimostrato.
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