Cassazione Penale, Ordinanza n. 30682/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. Non viene riformata la decisione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione. Ha sostenuto, in sostanza, di essere estraneo ai fatti e che gli elementi indiziari valorizzati a suo carico non sarebbero stati sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta in modo puntuale con la sentenza impugnata, ma ripropone censure generiche, di fatto e dirette a ottenere una rilettura alternativa delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità. Inoltre, la sentenza di appello aveva già risposto ai motivi di gravame, concentrati su art. 131-bis c.p., destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e trattamento sanzionatorio, con argomentazioni ritenute immuni dai vizi denunciati. La doglianza sull'estraneità al fatto è stata quindi ritenuta aspecifica.
Norme richiamate
È evocato dalla difesa come parametro per sostenere l'erroneità del giudizio di responsabilità; la Corte osserva che il motivo, così formulato, non è specifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Risulta richiamato come oggetto dei motivi di appello già esaminati dalla sentenza impugnata; la Corte segnala che la decisione di merito aveva fornito risposta alle censure relative alla particolare tenuità del fatto.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre doglianze di fatto o a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando le censure sono generiche in sé, ma anche quando manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rilettura alternativa delle prove né un sindacato sostitutivo sul merito, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non si escludano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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