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Sentenza

Sentenza del 29/06/2020 n. 1437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 388/3/16 della CTP di Brescia, depositata il 13 maggio 2016, che aveva accolto i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Gli avvisi disconoscevano costi e detrazione IVA riferiti a fatture emesse dalla ditta individuale di P. B. per sponsorizzazioni sportive, ritenute soggettivamente inesistenti perché il fornitore non avrebbe avuto rapporti con le società sportive indicate. L’Ufficio ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; errata valutazione, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.c., degli elementi relativi alla fittizietà delle operazioni, alla partecipazione consapevole della società alla frode e alla sua buona fede; violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972; e ingiustizia della condanna alle spese. B. S.p.A. ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo di avere agito in buona fede e con ordinaria diligenza.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che B. S.p.A. avesse provato la propria buona fede e la diligenza esigibile: i rapporti con P. B. erano risalenti, egli aveva già ricoperto la carica di legale rappresentante della società sportiva e aveva allegato al contratto un incarico con tacito rinnovo. Non è stata dimostrata la consapevolezza della contribuente circa la falsità soggettiva delle fatture o l’inserimento delle operazioni in una frode; inoltre, i prezzi delle sponsorizzazioni erano in linea con il mercato e non risultava un vantaggio indebito. È stata quindi riconosciuta la legittimità della detrazione IVA. Respinta anche la contestazione sulle spese del primo grado. L’Agenzia è stata condannata a pagare a B. S.p.A. le spese del giudizio d’appello, liquidate in 4.600 euro oltre oneri.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La buona fede è presunta e può essere disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi che, oltre a dimostrare la fittizietà, sul piano soggettivo dell'operazione, mettano quanto meno in discussione la diligenza dell'operatore.

    In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la fittizietà e a mettere in dubbio la diligenza del cessionario; non basta affermare che il fornitore fosse non operativo. Nel caso concreto la prova della consapevolezza della frode non è stata fornita.

  • Art. 116 c.p.c.

    La norma è stata invocata dall’Agenzia per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di primo grado. La CTR ha respinto la censura, ritenendo non dimostrata la consapevolezza della contribuente e considerando invece rilevanti gli elementi a sostegno della sua buona fede.

  • Art. 19 del D.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA relativa a un’operazione soggettivamente inesistente resta ammessa se il cessionario non sapeva né, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sapere che l’operazione era fraudolenta. La CTR ha riconosciuto la detrazione perché la società ha provato la propria buona fede.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la sola irregolarità o non operatività del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA: l’Amministrazione deve provare la fittizietà e fornire elementi, anche presuntivi, dai quali risulti che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Una volta presentati elementi idonei a indicare la consapevolezza del cliente, quest’ultimo deve poter dimostrare di avere adottato le verifiche ragionevolmente esigibili da un operatore economico accorto, secondo le circostanze concrete.
  • La regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, da sole, non dimostra la buona fede; possono invece assumere rilievo le circostanze concrete del rapporto commerciale, la ragionevolezza dei prezzi e gli elementi che spiegano perché il contribuente poteva confidare nella legittimazione del fornitore.
  • La detrazione va riconosciuta quando, considerate le prove di entrambe le parti, non risulta dimostrato che il contribuente conoscesse o dovesse conoscere il carattere fraudolento dell’operazione.

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