Cassazione Penale, Sentenza n. 2243/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali: 1) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e carenze e contraddittorietà motivazionali in ordine ai gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (sottolineando la breve durata dell'attività, i vincoli familiari e l'assenza di prove di retribuzione e di una stabile "affectio societatis"); 2) errore nell'attribuzione dell'aggravante per ruolo (promotore, organizzatore e direttore), sostenendo che Napoli fosse al più un elemento gregaro o con un ruolo non infungibile; 3) violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. e difetto di motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità/adeguatezza della misura, lamentando che l'attività fosse cessata nell'aprile 2022 e che misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) non fossero adeguatamente valutate.
La decisione
La Corte ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che sussistesse un ampio compendio indiziario (intercettazioni, videoriprese, sequestri e arresti in flagranza) che descriveva un'organizzazione con base logistica nelle abitazioni del ricorrente e di sua madre, una rete di pusher e vedette, gestione di cassa comune, direttive impartite dal Napoli, rendicontazioni periodiche e determinazione dei prezzi; ha affermato che i legami familiari non escludono l'affectio societatis e che la durata monitorata (novembre 2021/aprile 2022) è sufficiente se emergono elementi di struttura collaudata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la contestazione del ruolo apicale non inciderebbe sui presupposti della misura cautelare; inoltre la Corte ha precisato che promotore/organizzatore/direttore possono essere individuati anche se il soggetto svolge anche mansioni operative. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. non fosse superata; ha valorizzato le pregresse condanne e il profilo personologico di Napoli, la persistenza di legami con l'associazione e l'inidoneità di misure meno afflittive (braccialetto elettronico, domiciliari) quando il domicilio costituisce base logistica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (organizzazione, stabilità e comunanza di scopo) fossero dimostrati dalle intercettazioni, videoriprese e sequestri; ha affermato che i vincoli familiari non escludono l'affectio societatis e possono anzi aggravare la pericolosità del sodalizio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
I reati-fine contestati (traffico di cocaina e marijuana) sono stati considerati come la serie indeterminata di reati che il sodalizio perseguiva; la Corte ha richiamato la distinzione tra mera partecipazione a reati-fine e associazione, basata sull'elemento organizzativo.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di tale gravità è stata ritenuta non superata dal ricorrente: la Corte ha valutato che, alla luce del quadro indiziario e del profilo personale, permane il pericolo di recidiva o di reiterazione delinquenziale.
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
La Corte ha richiamato che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica complessiva (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale) e non l'imminenza di specifiche occasioni di reato; tale valutazione giustifica la custodia in carcere nel caso concreto.
La Corte ha distinto il concorso di persone nel reato (art. 110) dall'associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, sottolineando che l'associazione richiede un 'quid pluris' di natura organizzativa e strutturale.
codice di procedura penale, art. 616
Norma citata come base per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento.
Massime di principio
- I rapporti familiari tra i partecipanti a un'attività illecita non escludono automaticamente l'esistenza di un'associazione: possono rafforzare la pericolosità e non eliminano la "affectio societatis" se ricorrono elementi organizzativi concreti.
- La brevità del periodo monitorato non impedisce la configurazione di un'associazione a delinquere se dagli atti investigativi emergono elementi di struttura, coordinamento e ripartizione di compiti (p.es. turni, vedette, cassa comune, direttive).
- La qualifica di promotore/organizzatore/direttore può essere attribuita anche quando l'indagato svolge contemporaneamente mansioni operative; non è necessario che i poteri siano esercitati in via esclusiva o che i ruoli siano totalmente infungibili.
- Per superare la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che rendano non attuali i rischi prognosticati (reiterazione, inosservanza, mantenimento dei contatti criminali); la mera cessazione apparente dell'attività non è sufficiente.
- Misure alternative meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere ritenute inidonee se il domicilio costituisce base logistica dell'attività illecita o non impedisce i contatti fra associati; la valutazione deve essere motivata in concreto.
- Un ricorso diretto solo a contestare la qualificazione del ruolo all'interno dell'associazione può risultare inammissibile se la modifica prospettata non incide sui presupposti della misura cautelare (interesse a proporre il ricorso).
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